Azione revocatoria e pericolo di danno da giudizio prognostico (Cass. civ. Sez. 3 n. 15400 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria, l’eventus damni non richiede un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione che, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l’esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità. La valutazione della sussistenza dei presupposti dell’azione, incluso il ragionamento presuntivo, è compito del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua.
Il Fatto
La banca creditrice agiva in giudizio nei confronti del debitore e del di lui figlio, chiedendo dichiararsi l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., di una donazione immobiliare intercorsa tra i due. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello rigettava il gravame dei convenuti, i quali proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha scrutinato congiuntamente i tre motivi di ricorso, incentrati sulla contestata sussistenza dell’eventus damni e della scientia damni, nonché sulla pretesa illogicità della motivazione della sentenza impugnata, ritenendoli inammissibili.
Quanto al primo profilo, la Corte ha rilevato che le doglianze, pur formalmente incentrate sulla violazione di legge, si risolvevano in una mera richiesta di rivalutazione del merito della vicenda e delle emergenze probatorie. Ha ribadito che solo al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne l’attendibilità e la concludenza, non potendo il giudizio di legittimità trasformarsi in un terzo grado di merito.
In relazione alla dedotta insufficienza del danno, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui l’eventus damni può configurarsi anche come semplice pericolo di danno, conseguente a un atto di disposizione che, secondo una valutazione prognostica, renda incerta o meno fruttuosa l’esecuzione forzata. Ha quindi escluso che la corte territoriale fosse incorsa in errori, avendo fatto scrupolosa applicazione di tale principio.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento di somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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