Deducibilità della perdita su crediti e qualificazione del costo nella transazione con il receduto (Cass. civ. Sez. 5 n. 15443 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’avviso di accertamento, il giudice tributario deve restare entro i limiti posti dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo e dagli specifici motivi formulati dal contribuente, ma può fondare la decisione su una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dall’Ufficio, qualora l’atto impositivo abbia già ricompreso quella qualificazione tra quelle astrattamente possibili. In tema di tassazione delle perdite su crediti, la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre la perdita che ne deriva, sulla base di fatti oggettivi che rendano ragionevole e giustificata la scelta di transigere per un importo inferiore al credito originario; non è necessario provare di essersi attivati per ottenere una dichiarazione giudiziale di insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso ai sensi dell’art. 101, comma 5, TUIR. L’onere probatorio degli elementi “certi e precisi” grava sul contribuente, che deve dimostrare che la rinuncia al credito non costituiva atto di liberalità.
Il Fatto
Un’associazione professionale e i suoi associati avevano corrisposto a un professionista receduto, prima della maturazione del diritto agli utili annuali, una somma di € 31.960,00. L’Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per l’anno 2013, ritenendo il costo indeducibile dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 TUIR, non risultando documentato da alcuna fatturazione quale prestazione ricevuta dall’ex socio.
La CTP di Firenze aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, qualificando la somma come indennità di recesso e quindi detraibile. La CTR della Toscana aveva invece riformato la sentenza, escludendo tale qualificazione: nella scrittura privata del 25/11/2013 il receduto aveva espressamente rinunciato all’indennità prevista dallo statuto, sicché l’importo doveva considerarsi come credito restituivo dell’associazione avente ad oggetto gli utili anticipati prima della loro maturazione. Avverso tale decisione, l’associazione e i singoli professionisti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato il primo motivo, con cui i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR fondato la decisione su una ragione di diritto (perdita su crediti ex art. 101, comma 5, TUIR) diversa da quella posta a base dell’avviso di accertamento. Il motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ricordato che il giudizio tributario deve restare entro i limiti posti dall’atto impositivo e dai motivi del ricorso, ma nel caso di specie l’avviso di accertamento aveva già indicato la qualificazione come acconto sulla distribuzione di utili tra quelle astrattamente possibili. Il giudice di merito, pertanto, non era precluso dal recuperare tale qualificazione dopo aver escluso quella di indennità di recesso propugnata dal contribuente.
Quanto al secondo motivo, i ricorrenti sostenevano che, anche a voler qualificare l’importo come perdita su credito, esso sarebbe stato deducibile in quanto originante da una rinuncia al credito effettuata in seno ad una transazione, non qualificabile come atto di liberalità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la transazione consente la deduzione della perdita sulla base di fatti oggettivi che rendono ragionevole la scelta del contribuente, citando i precedenti Cass. n. 27096/2025 e Cass. n. 2781/2026.
Nel caso concreto, tuttavia, la scrittura transattiva conteneva la rinuncia del receduto all’indennità di recesso e ad ogni altra pretesa, fermo il diritto a trattenere quanto già ricevuto. Non vi era alcuna indicazione della somma di € 31.960,00 né del titolo per cui era stata erogata. La Corte ha quindi escluso che dal testo della transazione emergesse la “convenienza” dell’operazione, non potendosi apprezzare se tra le somme trattenute ve ne fosse una effettivamente dovuta all’associazione e se la rinuncia fosse giustificata dall’impossibilità di recupero.
Ne consegue l’inottemperanza all’onere probatorio degli elementi “certi e precisi” richiesti dall’art. 101, comma 5, TUIR, come ribadito da Cass. n. 24012/2018. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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