Onorari di ingiunzione fiscale: illegittima l’autoliquidazione del difensore (Cass. civ. Sez. 5 n. 15526 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ingiunzione fiscale, è illegittima l’inclusione tra le somme ingiunte del compenso professionale che il difensore dell’ente creditore si sia autonomamente liquidato per l’attività di formazione o gestione dell’ingiunzione, ove lo stesso difensore abbia altresì assistito in giudizio l’ente. Tali importi sono non dovuti e privi di base normativa, considerato che la competenza all’emissione dell’ingiunzione spetta al funzionario dell’ente e non al difensore. Le somme erogate a titolo di eventuale consulenza, non essendo autoliquidabili, non possono essere inserite nell’atto ingiuntivo ma, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere richieste in sede giudiziale quale eventuale integrazione del compenso, purché espressamente dedotte e provate. Il principio di diritto distingue tra attività giudiziale, che legittima compensi, e attività strettamente stragiudiziale complementare e connessa alla prima, per la quale la liquidazione è esclusa ai sensi dell’art. 20 d.M. n. 55/2014.
Il Fatto
Un comune notificava a una società di gestione del servizio idrico integrato una serie di atti di contestazione per omesso pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP/TOSAR) relativi a diversi anni d’imposta, unitamente ad atti per canoni non ricognitori. Gli atti non venivano impugnati nei termini. A seguito del persistente inadempimento, l’ente emetteva un’intimazione di pagamento e quindi procedeva alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, includendo nell’importo ingiunto anche somme qualificate come “onorari di ingiunzione”.
La società contribuente impugnava l’ingiunzione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso nel merito. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale dichiarava la legittimità dell’ingiunzione nella parte relativa al tributo e agli accessori, ritenendo gli atti presupposti definitivi per mancata impugnazione, ma riduceva equitativamente l’importo degli onorari di ingiunzione. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. Ha inoltre respinto l’eccezione di preclusione derivante dalla definitività degli atti di contestazione presupposti: la mancata impugnazione dell’atto presupposto non impedisce di contestare, in occasione dell’impugnazione dell’atto consequenziale, i vizi propri di quest’ultimo né le questioni attinenti alla inesistenza, nullità radicale o inesigibilità della pretesa.
Con riguardo al primo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per difetto di specificità dei motivi di appello dell’ente impositore, per la mancata indicazione del contenuto dell’appello e della sentenza gravata. Il motivo è stato altresì ritenuto infondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 28057 del 2008 secondo cui l’onere di impugnazione specifica è assolto quando l’Amministrazione ribadisce in appello le stesse ragioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello tributario.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che sono qualificabili come avvisi di accertamento impugnabili tutti gli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, anche se non conclusi da una formale intimazione di pagamento. La mancata indicazione della commissione tributaria competente non incide sulla natura impositiva dell’atto ma soltanto sulla decorrenza del termine per impugnare o può giustificare la rimessione in termini per errore scusabile.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha precisato che l’ingiunzione fiscale è atto proprio del competente ufficio dell’ente creditore e che, nella somma dovuta, rientrano le spese sostenute ma non i compensi versati per prestazioni di natura stragiudiziale. Richiamando l’art. 20 d.M. n. 55/2014, la Corte ha escluso la liquidazione del compenso per attività stragiudiziale quando questa sia connessa e complementare all’attività giudiziale svolta dallo stesso difensore. In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, ha dichiarato non dovuti gli onorari di ingiunzione, compensando integralmente le spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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