Raddoppio dei termini di accertamento e decadenza della contribuente contumace in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 15746 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento di cui agli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., e non anche la sua effettiva presentazione, sicché può operare anche se la notizia di reato è emersa dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza. Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, la parte rimasta contumace in appello decade dalle eccezioni e questioni assorbite dalla sentenza di primo grado che non siano state specificamente riproposte, a meno che non siano rilevabili d’ufficio. L’eccezione di decadenza del potere impositivo è eccezione in senso stretto, rimessa alla disponibilità della parte e non rilevabile d’ufficio. In tema di notificazione alla persona giuridica, non è il plico né la relata di notifica, ma l’atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma un avviso di accertamento relativo a maggiori imposte per l’anno 2006, deducendo la nullità dell’atto per carenza di motivazione e la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, essendo stato l’atto notificato oltre il termine ordinario. La CTP accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, riformava la decisione, rigettando il ricorso originario, con la società contribuente rimasta contumace nel giudizio di gravame. La società proponeva ricorso per cassazione affidandosi a dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente revocato l’ordinanza interlocutoria che aveva disposto accertamenti sulla eventuale estinzione della società, risultando dalla visura camerale la sua piena operatività e la regolare instaurazione del contraddittorio.
Quanto al primo motivo, l’eccezione di decadenza del potere accertativo è stata dichiarata inammissibile. La contribuente, rimasta contumace in appello, era decaduta, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, dalle questioni assorbite nella sentenza di primo grado e non specificamente riproposte in sede di gravame. Tale regola, che riproduce l’art. 346 c.p.c., si applica anche al contribuente non costituito in appello, con il limite delle questioni rilevabili d’ufficio, non ravvisabile per l’eccezione di decadenza, che costituisce eccezione in senso stretto. Nel merito, il motivo è stato comunque ritenuto infondato, poiché il raddoppio dei termini di accertamento non richiede la prova dell’effettiva presentazione della denuncia penale entro il termine ordinario, essendo sufficiente l’esistenza dell’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011.
Il secondo motivo, relativo alla nullità della notifica, è stato parimenti dichiarato inammissibile per la mancata riproposizione in appello e, comunque, infondato. La qualità di legale rappresentante deve risultare dall’atto notificato e non dal plico, ed era pacificamente indicata nell’avviso di accertamento. In ogni caso, la tempestiva impugnazione dell’atto produce l’effetto di sanare con efficacia ex tunc l’eventuale nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
I motivi concernenti l’omessa pronuncia su eccezioni e la carenza di motivazione dell’avviso sono stati dichiarati inammissibili per la già rilevata contumacia, per la natura coacervata delle censure, che mescolavano vizi eterogenei, e per il difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto la motivazione dell’atto impositivo né indicato i fatti storici decisivi. La Corte ha altresì ribadito che il sindacato sulla motivazione è circoscritto al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost.
Infine, i motivi concernenti la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono stati ritenuti inammissibili, non vertendo su una inversione dell’onere della prova, ma su una non consentita rivalutazione delle risultanze istruttorie. La Corte ha confermato il principio secondo cui, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all’Amministrazione provare la fittizietà, anche mediante presunzioni semplici, mentre il contribuente deve dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, non potendo tale onere essere assolto con la sola esibizione delle fatture. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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