L’estinzione per inattività nel processo tributario richiede un’ipotesi tassativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 15848 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti, ai sensi dell’art. 45, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, costituisce la reazione dell’ordinamento al protrarsi del comportamento inerte delle parti e mira ad attuare il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 2, Cost. Essa può conseguire solo al verificarsi di una delle ipotesi tassativamente contemplate dalla norma, ossia quando la prosecuzione del giudizio sia legata a un atto da compiere a cura delle parti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. L’estinzione non è, invece, dovuta a una generica inerzia delle parti, ma è la conseguenza dell’omissione di determinati adempimenti specificamente indicati, i quali formano un gruppo di ipotesi omissive di natura tassativa.
Il Fatto
Alla società contribuente era stata notificata una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con la quale erano state iscritte a ruolo Iva e Irap dichiarate e non versate, nonché un credito d’imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate. La società aveva impugnato la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, eccependo la duplicazione d’imposta con riguardo al credito, avendo l’Agenzia già emesso un atto di recupero, annullato con sentenza della CTP.
Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando la cartella limitatamente al recupero del credito d’imposta. Proposto appello dall’Agenzia, il processo era stato dichiarato interrotto per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con ordinanza interlocutoria, aveva onerato l’Agenzia di documentare le sorti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma dell’annullamento dell’atto di recupero; non avendo l’Ufficio ottemperato, la Corte aveva dichiarato estinto il giudizio per inattività delle parti. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando la violazione dell’art. 45, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 da parte del giudice d’appello. La norma, infatti, prevede che il processo si estingua solo nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
La Corte ha ricordato che, per il consolidato insegnamento nomofilattico, la pronuncia di estinzione può essere emessa anche d’ufficio, ma solo in presenza delle ipotesi tassativamente contemplate dalla disposizione, richiamando a sostegno i propri precedenti (tra cui Cass. n. 5727/2021, Cass. n. 16908/2020, Cass. n. 16830/2020, Cass. n. 21128/2011 e Sez. 5, n. 15947 del 2025). L’estinzione, pertanto, non è la conseguenza di una generica inerzia, ma dell’omissione di specifici adempimenti indicati dalla legge.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva dichiarato l’estinzione per non avere l’Agenzia ottemperato all’ordinanza interlocutoria che le demandava di documentare le sorti del ricorso per cassazione. La Corte ha chiarito che tale evenienza integra una mera inerzia non riconducibile alle ipotesi tassative della norma, tanto più che l’autorità dell’eventuale giudicato esterno non è patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde a un interesse pubblico volto a evitare giudicati contrastanti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.