Tetto di spesa alle strutture accreditate e interessi da ritardo ex d.lgs. n. 231/2002 (Cass. civ. Sez. 1 n. 16174 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il tetto di spesa, concordato contrattualmente e autoritativamente imposto, costituisce limite ineludibile alla remunerazione degli erogatori privati accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale. Ne consegue che l’eventuale illegittima applicazione di uno sconto tariffario per un periodo diverso da quello previsto dalla legge non comporta l’inopponibilità del tetto, né fa sorgere una pretesa al pagamento integrale delle prestazioni. Il rapporto tra la struttura privata accreditata e l’ente pubblico obbligato a corrispondere i corrispettivi rientra nella nozione di transazione commerciale tra imprenditore e SSN, trovando applicazione la disciplina del d.lgs. n. 231/2002 sui ritardi di pagamento. Per tali rapporti, ai sensi dell’art. 4, primo comma, d.lgs. n. 231/2002, gli interessi moratori decorrono di pieno diritto, senza necessità di preventiva costituzione in mora.
Il Fatto
La società, erogatrice di prestazioni specialistiche per conto del SSN, aveva richiesto al Tribunale la condanna dell’Azienda sanitaria locale alla restituzione di somme indebitamente trattenute a titolo di sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006, applicato anche a prestazioni successive al triennio 2007-2009. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello accoglieva parzialmente l’impugnazione, condannando l’Asl al pagamento delle somme residue rispetto ai tetti di spesa per gli anni 2010-2013.
La Corte di merito aveva escluso, invece, la debenza degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, sia per la mancanza di una precedente costituzione in mora sia per l’anteriorità del rapporto di accreditamento rispetto alla vigenza del decreto. La società proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Nel scrutinare le eccezioni pregiudiziali sollevate dall’Asl, la S.C. ne ha dichiarato l’inammissibilità, ravvisando il formarsi del giudicato sul difetto di giurisdizione e sulla legittimazione passiva. Ha precisato che il difetto di giurisdizione, sebbene rilevabile in ogni stato e grado, deve conformarsi ai principi di economia processuale, non potendo essere sollevato in sede di legittimità se sulla questione si è formato il giudicato implicito.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva la violazione di plurime disposizioni, ribadendo il consolidato orientamento per cui il tetto di spesa costituisce un limite ineludibile alla remunerazione dell’erogatore privato. Ha escluso, inoltre, che ricorra un’inadempienza dell’ente che consenta di superare il tetto, considerato che l’azienda sanitaria ha il dovere di rispettare i limiti di spesa concordati e il privato non può ragionevolmente vantare un’aspettativa di maggiore remunerazione rispetto alla soglia massima stabilita.
Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, con cui si censurava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la mancanza di una specifica contestazione della società in merito ai residui budget, rilevando che la generica deduzione circa l’assenza di prova non era idonea a superare il regime delle contestazioni.
La S.C. ha, invece, accolto il terzo motivo, concernente gli interessi. Ha rilevato, in primo luogo, la distinzione tra il rapporto di accreditamento e i singoli rapporti contrattuali intercorsi per gli anni 2010-2013, ai quali occorre avere riguardo. Ha quindi richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui il rapporto tra privato accreditato ed ente pubblico è una transazione commerciale disciplinata dal d.lgs. n. 231/2002. Di conseguenza, gli interessi moratori decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento, senza che occorra una preventiva costituzione in mora, essendo erronea la sentenza impugnata laddove ne aveva condizionato la decorrenza a tale adempimento.
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Nota della Redazione
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