Preclusione al giudice d’appello del rilievo officioso dell’improcedibilità per mancata mediazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 16209 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. La mancata ottemperanza all’ordine di avviare la mediazione, impartito dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, deve essere rilevata d’ufficio o eccepita dalla parte all’udienza successiva a quella fissata per la prosecuzione del processo. Ove tale rilievo non sia avvenuto in primo grado, è precluso al giudice d’appello dichiarare l’improcedibilità della domanda, con conseguente sanatoria del difetto di procedibilità. L’eventuale erronea individuazione, da parte del giudice, del soggetto onerato all’esperimento della mediazione non incide su tale regime preclusivo.
Il Fatto
A seguito di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno per il pagamento di somme dovute in forza di un contratto di finanziamento, la società ingiunta proponeva opposizione. Alla prima udienza, la società opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, mentre l’opponente eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Il giudice, dopo aver concesso un primo termine, assegnava con successiva ordinanza un nuovo termine per l’avvio della procedura, indicando come parte onerata l’opponente, la quale avviava la mediazione, conclusasi con verbale negativo per la mancata partecipazione dell’altra parte. Il Tribunale rigettava l’opposizione, mentre la Corte d’appello, adita dalla società opponente, dichiarava l’improcedibilità della domanda, revocando il decreto ingiuntivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, affermando che la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato l’improcedibilità. Il thema decidendum riguarda l’individuazione del termine entro il quale il giudice può rilevare d’ufficio il mancato esperimento della mediazione e le conseguenze del mancato rilievo in primo grado.
I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato indirizzo secondo cui, in mancanza di tempestiva eccezione della parte interessata, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al rilievo d’ufficio dell’improcedibilità, è precluso al giudice d’appello rilevarla. Tale principio, già affermato da Sez. 3, n. 12858 del 2025 e da Sez. 2, n. 5474 del 2025, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il giudice, dopo aver inizialmente rilevato il mancato esperimento e concesso alle parti un termine, abbia omesso di rilevare alla successiva udienza la mancata ottemperanza all’ordine, in assenza di eccezione di parte.
Nella fattispecie, dopo l’ordinanza dell’11/1/2017 che concedeva la provvisoria esecuzione e assegnava all’opponente il termine per la mediazione, la causa era proseguita senza che il Tribunale o le parti rilevassero alcunché. L’eccezione di improcedibilità era stata proposta solo con l’atto di appello e, pertanto, tardivamente.
La Corte ha inoltre precisato che l’ordinanza aveva erroneamente individuato nell’opponente la parte onerata, in quanto, secondo Sezioni Unite n. 19596 del 2020, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta. Tale errore, tuttavia, non impedisce di applicare il principio enunciato da Sez. 3, n. 27944 del 2025, secondo cui l’erronea individuazione della parte onerata comporta la sanatoria del difetto di procedibilità, non essendo stata tempestivamente esercitata la rilevazione nei confronti della parte che avrebbe dovuto assolvere all’onere.
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Nota della Redazione
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