Inclusione degli assegni vitalizi nel calcolo della perequazione pensionistica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16286 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il d.l. n. 65 del 2015, come convertito con modificazioni dalla legge n. 109 del 2015, ha compiutamente ridisciplinato la materia della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici a decorrere dall’anno 2012, in attuazione dei principi enunciati da Corte cost. n. 70 del 2015. Ne consegue che l’inclusione degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi nell’importo complessivo del trattamento pensionistico, rilevante per individuare la fascia di applicazione del meccanismo perequativo, opera retroattivamente sin dal biennio 2012-2013, essendo coerente con la natura sostitutiva della disciplina dichiarata incostituzionale e con il nuovo bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti, rispettoso dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del pensionato volta a vedere dichiarata irripetibile la somma richiesta dall’Inps a titolo di restituzione della perequazione non spettante. L’istituto previdenziale aveva infatti calcolato il trattamento pensionistico complessivo includendovi anche l’assegno vitalizio percepito dal pensionato quale ex consigliere regionale, determinando così l’applicazione di una percentuale di rivalutazione inferiore a quella originariamente riconosciuta.
La norma che ha imposto tale inclusione è l’art. 1, comma 2, d.l. n. 65 del 2015, come riformulato dalla legge di conversione. Il pensionato impugnava la decisione deducendo la violazione del principio di irretroattività della legge, sostenendo che la nuova disposizione non potesse trovare applicazione per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo: il d.l. n. 65 del 2015, adottato «al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015», ha sostituito il comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 e ha aggiunto il comma 25-bis, disciplinando la rivalutazione per gli anni 2012 e 2013 e il c.d. “trascinamento” per gli anni successivi. L’originario comma 2 dell’art. 1 del decreto ha poi precisato che le nuove disposizioni si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
La disposizione è stata successivamente riformulata in sede di conversione con la legge n. 109 del 2015, che ha aggiunto all’art. 34, comma 1, legge n. 448 del 1998 il periodo per cui, ai fini del meccanismo di rivalutazione, si tiene conto anche dell’importo di tali assegni. Il ricorrente sosteneva che la norma, priva di espressa previsione di retroattività, non potesse applicarsi ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
Il Collegio ha richiamato il principio già affermato da una recente pronuncia in una controversia analoga, pienamente condiviso: il legislatore del 2015 ha complessivamente regolato la materia della rivalutazione automatica a decorrere dal 2012, e l’applicazione del meccanismo con effetto da tale anno comporta che il trattamento complessivo, assunto a parametro per determinare lo scaglione di appartenenza del pensionato, va calcolato includendo anche gli assegni vitalizi.
Tale conclusione si fonda sull’orientamento di Corte cost. n. 250 del 2017: la nuova disciplina, nel dare attuazione alla sentenza n. 70 del 2015, ha operato un nuovo bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti, introducendo significative novità rispetto al regime dichiarato illegittimo e non una mera riproduzione di esso. La portata retroattiva, circoscritta al biennio 2012-2013 oggetto della declaratoria di illegittimità, risulta così coerente con la finalità della misura e rispettosa dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità imposti per gli interventi legislativi retroattivi successivi a una sentenza della Corte costituzionale.
Del resto, come osservato dal Giudice delle leggi, escludere l’efficacia retroattiva dell’inclusione degli assegni vitalizi tra i redditi rilevanti paleserebbe profili di irragionevolezza in un contesto nel quale, con effetti retroattivi, è stato attuato il riordino della rivalutazione dei trattamenti pensionistici. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della sopravvenienza dell’orientamento giurisprudenziale richiamato e dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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