Successione a titolo particolare dell’Agenzia del Demanio e usucapione dei beni dello Stato (Cass. civ. Sez. 2 n. 16474 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle cause aventi ad oggetto beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, promosse nei confronti del Ministero delle Finanze prima dell’istituzione dell’Agenzia del Demanio, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111 c.p.c., con conseguente permanenza della legittimazione della parte originaria e facoltà di intervento o di chiamata dell’avente causa. L’Agenzia del Demanio, subentrata nei poteri e nelle funzioni già appartenenti al Ministero, è pertanto litisconsorte necessario e la sua partecipazione al giudizio è sufficiente, non essendo necessaria l’evocazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La censura di violazione di legge è inammissibile quando la parte ricorrente si limiti a proporre una ricostruzione alternativa delle risultanze istruttorie, contrapponendo una diversa lettura del compendio probatorio al convincimento espresso dal giudice di merito.
Il Fatto
L’erede di un soggetto deceduto conveniva in giudizio l’Agenzia del Demanio dinanzi al Tribunale di Modena, chiedendo l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione di una porzione di terreno sita in prossimità del fiume Secchia. La domanda si fondava sull’assunto che la porzione, distinta al catasto terreni, avesse origine naturale, essendosi formata a seguito della modifica del corso del fiume.
Il Tribunale, sulla scorta degli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio, accoglieva la domanda. La Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto dall’Agenzia del Demanio, confermando la decisione di prime cure. Avverso tale sentenza, l’Agenzia del Demanio proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente dato atto che, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 9611 del 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte del collegio giudicante, atteso che tale proposta non ha funzione decisoria.
Ha inoltre rigettato l’istanza di remissione alle Sezioni Unite e di discussione in udienza pubblica, rilevando che le Sezioni Unite si erano già pronunciate sulla questione concernente la partecipazione al giudizio dell’Agenzia del Demanio con la sentenza n. 6774 del 2003.
Con riferimento al primo motivo, riguardante la dedotta omessa evocazione del Ministero delle Finanze quale litisconsorte necessario, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. Ha ribadito che, nelle cause aventi ad oggetto beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato promosse nei confronti del Ministero prima dell’istituzione dell’Agenzia del Demanio, si è verificato un fenomeno di successione a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 c.p.c., essendo l’Agenzia subentrata, dalla sua costituzione, nei poteri e nelle funzioni già appartenenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ne consegue che la partecipazione al giudizio dell’Agenzia era sufficiente, non essendo necessaria quella del Ministero.
Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 941 e 947 c.c. in ordine alla derivazione naturale della particella, è stato dichiarato inammissibile. La censura di violazione di legge non è configurabile quando la parte ricorrente si limiti a proporre una ricostruzione alternativa delle risultanze istruttorie, contrapponendo una diversa lettura del compendio probatorio al convincimento del giudice di merito. Il motivo, proposto come violazione di legge, maschera in effetti una censura di merito, estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione.
La Corte ha infine escluso la sussistenza di vizi di motivazione e di violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.p.c., rigettando il ricorso e condannando la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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