Decadenza della riliquidazione pensionistica limitata ai ratei ultratriennali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16659 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricalcolo di trattamenti pensionistici, la decadenza di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall’art. 38 d.l. n. 98/2011, si applica anche alle prestazioni liquidate anteriormente all’entrata in vigore della nuova normativa. Tale decadenza, tuttavia, non produce l’effetto estintivo del diritto alla riliquidazione della prestazione già liquidata, ma limita i propri effetti ai soli ratei maturati prima del triennio antecedente la domanda giudiziale. La richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute è, quindi, proponibile per le differenze sui ratei maturati nel triennio precedente la presentazione del ricorso giurisdizionale.
Il Fatto
Il lavoratore, titolare di pensione di anzianità dal 1° gennaio 2003, adiva il Tribunale di Terni per ottenere la ricostituzione del trattamento pensionistico mediante la neutralizzazione delle ultime settimane di mobilità non utili al computo della retribuzione, chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento della differenza mensile. Il Tribunale accoglieva il ricorso, ma la Corte d’appello di Perugia, aderendo al gravame dell’Istituto, dichiarava l’intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, rilevando che il ricorso giudiziale era stato proposto oltre il termine triennale dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione è chiamata a stabilire se la decadenza, applicabile anche alle pensioni liquidate prima del giugno 2011, riguardi integralmente il diritto fatto valere dal pensionato ovvero soltanto i ratei maturati fino al triennio antecedente la proposizione dell’azione giudiziaria. La Corte territoriale aveva accolto l’eccezione in toto, escludendo ogni forma di “decadenza mobile”, ma tale impostazione viene censurata dal ricorrente.
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento espresso da Cass. n. 17430/2021, confermato da Cass. n. 27116/2025, secondo cui la decadenza non estingue il diritto alla riliquidazione, ma comporta la perdita dei soli ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Tale soluzione realizza un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo del decorso del tempo, sanzionando il pensionato con la perdita dei ratei pregressi ma evitando una decurtazione permanente e contra legem della prestazione.
La tesi opposta, infatti, produrrebbe una pensione ridotta per sempre, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze, in una situazione di possibile ignoranza del pensionato quanto all’esatto importo della prestazione. La decadenza deve quindi operare, in considerazione della natura della prestazione, solo sulle differenze dei ratei maturati precedentemente al triennio dalla domanda giudiziale.
La sentenza impugnata, avendo accolto integralmente l’eccezione di decadenza anche in relazione ai ratei maturati nel triennio antecedente il ricorso, è incorsa nel vizio di violazione di legge. Il ricorso viene accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione per l’uniformazione ai principi espressi.
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Nota della Redazione
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