Le obbligazioni tributarie della società in accomandita semplice non coinvolgono la legittimazione passiva del socio accomandante (Cass. civ. Sez. 5 n. 16844 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società in accomandita semplice, l’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, reca una disciplina che si riferisce esclusivamente ai rapporti interni alla compagine sociale, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti della società, ad eseguire i conferimenti promessi e conseguentemente precludendo ai creditori sociali, incluso il fisco, la possibilità di agire direttamente verso di loro. Salve le ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e quelle in cui permangano crediti sociali insoddisfatti dopo la liquidazione, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, quali l’Iva e l’Irap, il socio accomandante, esclusa una sua responsabilità solidale per il debito tributario della società, è privo di legittimazione passiva. L’intimazione di pagamento, in quanto atto munito di efficacia esecutiva, è comunque impugnabile dal socio accomandante che in tale sede può far valere la limitazione della propria responsabilità.
Il Fatto
La socia accomandante di una società in accomandita semplice impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale l’intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti in pendenza di giudizio, ai sensi degli artt. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546/1992 e 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2010, a seguito della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la legittimità di un avviso di accertamento emesso a carico della società per maggiore Irap e Iva relativa all’anno d’imposta 2010, società medio tempore cancellata dal registro delle imprese.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, rilevando che l’intimazione non rientrava nel novero degli atti impugnabili e che i vizi del prodromico avviso di accertamento erano ormai coperti dal giudicato. La Commissione tributaria regionale, invece, accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo l’intimazione illegittima in quanto volta a far valere un’insussistente responsabilità solidale del socio accomandante, il quale risponde soltanto nei limiti della propria quota.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i due motivi di ricorso, li ha ritenuti infondati, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.. La CTR aveva errato nell’inquadrare la questione in termini di responsabilità limitata del socio; il vizio dell’intimazione risiede, piuttosto, nella carenza di legittimazione passiva della socia accomandante rispetto alle obbligazioni tributarie della società.
La pronuncia chiarisce che l’art. 2313 c.c. non autorizza i creditori sociali, incluso l’erario, ad agire direttamente nei confronti dell’accomandante, limitandosi a regolare i rapporti interni alla compagine sociale. Tale interpretazione è confermata dalle deroghe espressamente previste: l’art. 2314 c.c., che determina la responsabilità illimitata di fronte ai terzi del socio che consenta l’inserimento del proprio nome nella ragione sociale; l’art. 2320 c.c., che la fa derivare dalla violazione del divieto di immistione; l’art. 2324 c.c., che consente ai creditori di far valere i propri crediti nei confronti degli accomandanti in sede di liquidazione.
La Corte opera, inoltre, una distinzione tra le obbligazioni tributarie in materia di Iva e quelle nascenti dall’accertamento dei redditi d’impresa. Per queste ultime, ai sensi dell’art. 5 Tuir, opera l’imputazione per trasparenza del reddito a ciascun socio, con conseguente litisconsorzio necessario. In materia di Iva, invece, l’obbligazione tributaria si plasma sulla struttura della responsabilità della singola società di persone: per la società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente, mentre per la società in accomandita semplice la responsabilità illimitata vale solo per gli accomandatari, in base all’art. 2313 c.c.. La Corte richiama i propri precedenti in tal senso e precisa che non depongono in senso contrario le pronunce che hanno affermato la responsabilità diretta del socio accomandante verso l’erario.
Quanto all’impugnabilità dell’intimazione, la Corte osserva che, essendo essa un atto impoesattivo dotato di efficacia esecutiva emesso ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2010, è proprio in sede di sua impugnazione che il destinatario ha la possibilità e l’interesse a far valere la limitazione della propria responsabilità, ai sensi dell’art. 2324 c.c., così come è l’Ufficio a dover dare prova della sussistenza delle condizioni per la responsabilità del socio accomandante. Nel caso di specie, l’Ufficio non aveva fatto valere una responsabilità di tipo successorio del socio, ma aveva notificato l’intimazione nel presupposto di una responsabilità solidale con la società, sia pure pro quota, circostanza che rende l’atto invalido ab origine.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.