Perdite su crediti: decisivo il criterio legale della procedura concorsuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16865 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la deducibilità delle perdite su crediti è disciplinata dall’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, che contempla un criterio “generale” fondato su elementi certi e precisi ed un criterio “legale” legato all’assoggettamento a procedura concorsuale del debitore. Con riferimento al criterio legale, il momento di deducibilità coincide con la data del provvedimento giudiziale che apre la procedura, quale il decreto di ammissione al concordato preventivo, senza che rilevi la successiva imputazione a bilancio. L’accertamento circa la sussistenza di elementi certi e precisi, necessario per il criterio generale, costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e come tale insindacabile in sede di legittimità. La motivazione della sentenza d’appello che confermi la pronuncia di primo grado mediante richiamo critico alle ragioni della stessa non è apparente, purché ne emerga una effettiva valutazione delle censure.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta dal 2010 al 2012, con i quali recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili, tra cui perdite su crediti, spese per manutenzione di un immobile preso in comodato, costi relativi a un posto barca e a imbarcazioni da diporto, spese per prestazioni occasionali e per trasferte. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi della società; l’appello veniva parimenti respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, deducendo plurime violazioni di legge e vizi motivazionali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto disatteso il primo motivo di ricorso, relativo alla deducibilità della perdita su crediti derivante dai corrispettivi fatturati a un debitore ammesso al concordato preventivo nel 2011, mentre la perdita era stata portata in deduzione nell’anno 2010. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la normativa fiscale fissa un criterio “legale” che fa coincidere la deducibilità con la data del provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale. Ha quindi precisato che, in caso di assoggettamento a procedura, opera una presunzione sull’esistenza dei requisiti, ma la stessa presuppone la prova del rapporto di debito-credito sottostante, come già affermato da Cass. n. 15218 del 2021 e Cass. n. 13712 del 2022. Quanto al criterio “generale”, la Corte ha ritenuto che l’iscrizione della perdita in sede di assestamento di bilancio costituisca un mero dato formale, non idoneo a comprovare la certezza della perdita nell’esercizio precedente, con la conseguenza che l’apprezzamento del giudice di merito, che ne aveva escluso la sussistenza, è insindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile in ragione della “doppia conforme” ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e perché volto a ottenere una rivalutazione di elementi fattuali già scrutinati dal giudice di merito.
Quanto al terzo motivo, la censura di nullità per motivazione apparente è stata ritenuta infondata. La Corte ha ricordato che la sentenza d’appello è nulla solo quando si risolva in una acritica adesione al provvedimento di primo grado. Nel caso di specie, la C.T.R. aveva chiaramente affermato che l’atto di appello «nulla aggiunge in termini di prova», dimostrando così di avere effettuato una valutazione critica delle censure proposte, sicché la motivazione per relationem risulta legittima.
I motivi dal quarto al settimo, concernenti la deducibilità delle spese per posto barca, imbarcazioni, manutenzione, viaggi e trasferte e prestazioni occasionali, sono stati infine giudicati inammissibili. La Corte ha rilevato che le censure si appuntavano essenzialmente sulla valutazione di fatto compiuta dalla C.T.R., la quale aveva escluso la natura societaria di tali spese, ritenendole personali dell’amministratore: rilievi siffatti non possono essere riproposti in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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