La regolarizzazione previdenziale del rapporto subordinato accertato in giudizio non può essere differita dall’amministrazione (TAR Sardegna n. 1065 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile qualora la sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenga un accertamento idoneo a fondare l’esecuzione, senza necessità di integrare il giudicato. L’amministrazione datrice di lavoro che abbia eseguito solo parzialmente la pronuncia, omettendo la regolarizzazione della posizione previdenziale del dipendente, è inadempiente. Tale obbligo include la predisposizione e la trasmissione all’ente previdenziale delle denunce retributive e contributive, il versamento della contribuzione secondo il corretto regime e ogni attività necessaria affinché la posizione assicurativa risulti conforme all’accertamento. La fissazione di un termine per l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta costituiscono strumenti sufficienti a garantire l’esecuzione, non giustificando l’applicazione della penalità di mora.
Il Fatto
La ricorrente aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dal 2001 al 2018, con contratti formalmente di collaborazione coordinata e continuativa, per poi essere assunta a tempo indeterminato nel ruolo del Personale ATA. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza passata in giudicato, aveva accertato la natura subordinata del rapporto per l’intero periodo, condannando l’amministrazione al risarcimento del danno, al riconoscimento dell’anzianità di servizio e alla regolarizzazione della posizione contributiva. Il Ministero aveva eseguito il pagamento del risarcimento e il riconoscimento del servizio, ma non aveva provveduto alla regolarizzazione previdenziale.
La ricorrente ha pertanto adito il TAR per l’ottemperanza, sostenendo la sussistenza di un titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’INPS ha eccepito la propria estraneità, rappresentando che la regolarizzazione presuppone la trasmissione dei flussi contributivi da parte del datore di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato in via preliminare l’inammissibilità delle produzioni documentali del Ministero per tardività.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che non è controverso tra le parti che la sentenza del Tribunale di Cagliari sia passata in giudicato e costituisca titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti del codice del processo amministrativo. È altresì incontestato che l’amministrazione abbia dato solo parziale esecuzione al decisum, avendo omesso la regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente.
La sentenza del giudice del lavoro ha definitivamente accertato la natura subordinata del rapporto e l’obbligo di regolarizzazione contributiva. Il TAR ha sottolineato che l’inadempimento permane, condividendo il rilievo per cui la contribuzione versata nella gestione separata non sana il danno da omissione contributiva, avendo tale gestione finalità e meccanismi di calcolo differenti e meno favorevoli rispetto alla gestione per i dipendenti pubblici.
Pertanto, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, entro il termine di sessanta giorni, dovendo porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché la posizione assicurativa risulti conforme al giudicato. Ha inoltre disposto sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta individuato nel Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni esercitate ratione officii.
Il TAR ha infine rigettato la domanda di penalità di mora, ritenendo che il termine per l’adempimento e la contestuale nomina del commissario costituiscano strumenti sufficienti, tenuto conto della natura dell’obbligo che richiede una pluralità di attività tecnico-amministrative. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con compensazione integrale nei rapporti con l’INPS.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.