Rinuncia all’istanza cautelare per l’adeguatezza del rito di merito nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento su aree protette (TAR Abruzzo n. 31 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la rinuncia all’istanza cautelare può essere legittimamente formulata dalla parte ricorrente quando la semplificazione e celerità del rito applicabile alle questioni dedotte consentano di tutelare adeguatamente le esigenze di sollecita protezione dell’interesse fatto valere. Il giudice adito, preso atto della rinuncia, dichiara la cessazione della materia del contendere sulla sola fase incidentale, con compensazione delle spese del relativo segmento processuale. La pronuncia non incide sul merito della controversia, che resta integralmente devoluto alla decisione del collegio nel rito ordinario o accelerato.
Il Fatto
Le associazioni ambientaliste ricorrenti avevano proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento e il silenzio-rigetto formatosi sulle diffide inviate al Comune, con le quali era stata richiesta l’adozione di provvedimenti repressivi (sospensione lavori, demolizione, ripristino dello stato dei luoghi) e l’annullamento in autotutela di talune SCIA relative ad attività edilizie in un’area protetta. Le ricorrenti avevano altresì sollevato, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale di disposizioni della legge regionale Abruzzo in materia di aree protette, per asserito contrasto con gli artt. 9, 32, 117, comma 2, lett. s), 81, comma 3, e 120 Cost., con la legge quadro sulle aree protette e con la giurisprudenza costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, ha dato atto che le ricorrenti avevano formalmente rinunciato all’istanza cautelare, motivando tale scelta con la considerazione che la semplificazione e la celerità del rito applicabile alle questioni dedotte nel ricorso avrebbero consentito di tutelare adeguatamente le esigenze di sollecita protezione dell’interesse ambientale azionato.
Il collegio ha ritenuto di prendere atto della rinuncia, senza pronunciarsi nel merito della domanda cautelare e, quindi, senza valutare il fumus boni juris o il periculum in mora. La decisione si è limitata a registrare la volontà processuale delle parti ricorrenti, le quali hanno evidentemente ritenuto più efficiente concentrare la tutela sulla sollecita definizione del giudizio di merito, confidando nella rapidità del rito applicabile alla controversia.
Quanto alle spese della fase cautelare, il tribunale ne ha disposto la compensazione, in considerazione della peculiare natura della vicenda e della circostanza che la definizione della fase incidentale non è derivata da una pronuncia di merito ma da un atto di disposizione delle parti.
La pronuncia qui in commento, pertanto, non contiene alcuna statuizione in ordine alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ricorrenti, né sulle censure di merito dedotte avverso l’inerzia del Comune, che dovranno essere esaminate dal collegio nella successiva fase di merito.
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Nota della Redazione
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