Revisione prezzi nei contratti di servizi: l’organismo di diritto pubblico soggiace all’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006 (TAR Basilicata n. 159 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di organismo di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 3 D.Lg.vo n. 163/2006, si distingue da quella di impresa pubblica, perché il primo è istituito per soddisfare esigenze di interesse generale a carattere non industriale o commerciale, operando in assenza di concorrenza. Ne consegue che l’ente in house, controllato da un’Amministrazione, che affida un appalto non rientrante nell’ambito oggettivo dei settori speciali, è soggetto alla disciplina dei settori ordinari. In tale quadro, l’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006, pur essendo norma derogabile dalla contrattazione privata, non può essere derogato dalle Pubbliche Amministrazioni committenti e trova applicazione, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., anche in caso di mancata previsione in sede contrattuale o di clausola contrattuale difforme. Il diritto alla revisione del prezzo, per il periodo di vigenza della norma, è un interesse legittimo, la cui cognizione appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm..
Il Fatto
Una società, subentrata in un contratto di sorveglianza notturna di una stazione ferroviaria stipulato nel 2003, chiedeva alla committente, società a controllo pubblico, la revisione del prezzo ai sensi dell’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006, applicando l’indice ISTAT. Il diniego opposto dalla committente si fondava sulla natura di impresa pubblica, sull’intervenuta cessazione del contratto e sulla presenza di una clausola che demandava al committente la mera facoltà di richiedere l’adeguamento. La ricorrente impugnava il diniego, deducendo l’imperatività della norma, anche per il periodo antecedente al proprio subentro, per effetto della cessione del complesso aziendale che includeva tutti i rapporti contrattuali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva, qualificando la società committente come organismo di diritto pubblico e non come impresa pubblica. Tale qualificazione, fondata sul controllo totalitario del Ministero e sull’attività svolta in regime di esclusiva per un servizio pubblico essenziale, comporta l’applicazione della normativa sui contratti dei settori ordinari, non rientrando la vigilanza notturna di una stazione ferroviaria nell’ambito oggettivo dei settori speciali, in quanto servizio non destinato al pubblico né direttamente strumentale al trasporto.
Nel merito, la sentenza ha ricostruito l’intera durata del rapporto, dal 2003 al 2024, qualificando le successive prosecuzioni come proroghe e non come rinnovi, anche alla luce del divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici. Ha quindi suddiviso il periodo in quattro fasi, corrispondenti alla successione delle discipline: art. 6, comma 4, L. n. 537/1993, art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006, art. 106 D.Lg.vo n. 50/2016 e art. 60 D.Lg.vo n. 36/2023. La domanda è stata accolta solo per il periodo di vigenza dell’art. 115 D.Lg.vo n. 163/2006, dal 1.7.2006 al 18.4.2016, stante il suo carattere imperativo e non derogabile dalla stazione appaltante, con conseguente applicazione dell’indice ISTAT per famiglie di operai e impiegati. Per i periodi precedenti e successivi, la revisione è stata negata per carenza dei presupposti normativi o probatori.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio l’ha ritenuta inammissibile, in quanto sollevata solo genericamente nella nota di diniego e non ritualmente riproposta nel giudizio, non potendo essere rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 2938 cod. civ.. La società ricorrente ha, infine, diritto alla revisione anche per il periodo antecedente al subentro, in forza della cessione del complesso aziendale che comprendeva i rapporti contrattuali. Il Tribunale ha riconosciuto la spettanza del diritto, demandando alla società committente l’attivazione del procedimento istruttorio per la quantificazione, compensando le spese e condannando la resistente al rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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