Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al trasferimento del militare (TAR Basilicata n. 131 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata espressamente dalla parte ricorrente nelle more del giudizio, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tale evenienza, il giudice amministrativo non è chiamato a pronunciarsi nel merito della controversia, essendo venuto meno l’interesse alla decisione. La natura degli interessi coinvolti e la particolarità del caso possono giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso una stazione dell’Arma dei Carabinieri, impugnava dinanzi al TAR Basilicata la determinazione con cui il Comando Legione competente disponeva il suo trasferimento “per servizio” ad altra stazione, quale addetto, con movimento da effettuarsi ad avvenuta riacquisizione dell’idoneità al servizio militare. Unitamente al provvedimento di trasferimento, il ricorrente gravava la presupposta comunicazione di avvio del procedimento, i pareri e le proposte endoprocedimentali e l’appunto ritenuti lesivi, oltre agli atti connessi e consequenziali.
Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio per resistere al ricorso. Nel corso del processo, la parte ricorrente depositava una nota con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione della parte ricorrente richiamata in premessa, ha ritenuto che non restasse altra possibilità che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La norma processuale citata configura l’improcedibilità come pronuncia idonea a definire il giudizio quando, nel corso del processo, viene meno l’interesse della parte ricorrente alla decisione. Tale evenienza ricorre, nella specie, in seguito all’espressa dichiarazione della parte, che ha reso la controversia priva di oggetto attuale.
Il Tribunale ha poi valutato la regolamentazione delle spese di lite, disponendone la compensazione in ragione della natura degli interessi coinvolti e della particolarità del caso. Ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità delle parti ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679.
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Nota della Redazione
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