Rinnovo permesso di soggiorno e stato di detenzione: escluso il periculum in mora (TAR Lazio n. 249 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, ancorché sorretta da fumus boni iuris, deve essere respinta qualora il ricorrente si trovi in stato di detenzione carceraria per l’esecuzione di una condanna definitiva, con scadenza della pena in data successiva rispetto alla definizione del giudizio di merito. In tale evenienza, difetta il requisito del periculum in mora, non potendo l’eventuale accoglimento del ricorso produrre un’utilità attuale e immediata in favore del soggetto che non è nella condizione di godere del titolo di soggiorno invocato. La valutazione del danno grave e irreparabile deve essere condotta in concreto, con riferimento alla situazione soggettiva del richiedente al momento della decisione, senza che rilevi la mera lesione dell’interesse strumentale alla definizione del procedimento.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, impugnava il decreto con cui l’Amministrazione aveva rifiutato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, disponendo la contestuale revoca del titolo di soggiorno. Il provvedimento era stato adottato in considerazione delle due sentenze di condanna riportate dalla ricorrente, attualmente detenuta in carcere per l’esecuzione delle medesime. Nel ricorso, la parte chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto impugnato, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili, e domandava altresì la concessione della misura cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. Si costituivano in giudizio la Questura di Latina e il Ministero dell’Interno.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha esaminato preliminarmente la domanda cautelare, rilevando che la valutazione dei presupposti per la concessione della tutela interdittale richiede un esame congiunto del fumus boni iuris e del periculum in mora. Con riferimento a quest’ultimo requisito, il Collegio ha osservato che esso deve essere verificato in relazione alla concreta situazione del soggetto richiedente, non potendosi prescindere dalle circostanze fattuali che caratterizzano la posizione del ricorrente nel momento in cui viene proposta l’istanza di sospensione.
Nel caso di specie, la ricorrente si trova in stato di detenzione carceraria per l’esecuzione delle due sentenze di condanna che hanno originato il provvedimento impugnato. La scadenza della pena è stata fissata al 18 agosto 2028, con la conseguenza che la ricorrente non sarebbe comunque in grado di fruire del titolo di soggiorno invocato nell’arco temporale in cui potrebbe essere decisa l’istanza di merito. In tale prospettiva, il Collegio ha ritenuto che non sussista il danno grave e irreparabile che costituisce il presupposto della misura richiesta, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe, allo stato, alcuna utilità concreta in favore della parte ricorrente.
La decisione si fonda sulla natura strumentale della tutela cautelare, che non può essere concessa quando l’attesa della decisione di merito non sia in grado di arrecare un pregiudizio attuale alla sfera giuridica del richiedente. In particolare, la condizione detentiva fa venire meno il requisito dell’urgenza, non potendo configurarsi un danno derivante dalla ritardata esecuzione del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha pertanto respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase processuale e disponendo l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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