Riliquidazione del TFS per il personale militare con i sei scatti stipendiali (TAR Lombardia n. 3912 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato e integrato, riconosce al personale militare cessato dal servizio su domanda il diritto all’attribuzione dei sei scatti biennali, pari al 2,50% ciascuno, solo al ricorrere dei presupposti di legge. Tale beneficio, espressamente riconosciuto dal legislatore ai fini della base pensionabile, deve essere applicato anche al trattamento di fine servizio, in conformità al principio di uniformità del trattamento economico previdenziale, come confermato dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare e dalla giurisprudenza consolidata.
Il Fatto
La ricorrente, già operatrice della Polizia Penitenziaria, è stata collocata a riposo su domanda avendo superato i 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di anzianità contributiva. Ha quindi proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia per ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita, con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, sostenendo la natura tassativa dei casi previsti dalla legge e la mancata equiparazione dei ruoli tra Polizia di Stato e altri corpi militari, nonché l’intervenuta decadenza ex art. 21 della l. n. 232/1990.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce i sei scatti biennali al personale della Polizia di Stato e alle forze di polizia con qualifiche equiparate, cessati dal servizio per età, inabilità permanente o decesso. Il comma 2 estende il beneficio anche al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
La Corte ha rilevato che, mentre il legislatore ha espressamente riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, nulla ha specificato per il trattamento di fine servizio. Tuttavia, l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 ha esteso gli aumenti periodici al personale cessato su richiesta, e l’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare ha successivamente regolato la materia, disponendo che ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria si considerano gli aumenti periodici previsti dall’art. 6-bis.
Il Collegio ha quindi valorizzato il consolidato orientamento giurisprudenziale, citando il Consiglio di Stato n. 1231/2019 e le successive pronunce n. 2833/2023 e 2986/2023 della Sezione II, che hanno riconosciuto il diritto al ricalcolo del TFS per il personale militare in congedo. Inoltre, numerosi Tribunali Amministrativi Regionali si sono espressi conformemente, confermando l’applicabilità della normativa in favore del personale militare collocato in quiescenza su domanda.
Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, il TAR ha concluso che il mancato riconoscimento delle utilità richieste da parte dell’INPS appare in contrasto con l’interpretazione consolidata, risultando la pretesa del ricorrente pienamente legittima. Il mancato riconoscimento dei sei scatti nel calcolo del TFS violerebbe il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale.
La sentenza ha accolto il ricorso, condannando l’INPS al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1500,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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