Annullamento del permesso di soggiorno per falsa rappresentazione: non si applica il termine dell’art. 21-nonies (TAR Lombardia n. 2941 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un permesso di soggiorno, disposto ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, non è soggetto al termine ragionevole di diciotto mesi previsto dal primo comma della medesima disposizione quando il provvedimento sia stato ottenuto dal privato sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti o con dichiarazioni sostitutive non veritiere. In tale evenienza, trova applicazione l’ultimo comma dell’articolo citato, che consente l’annullamento in ogni tempo. Il provvedimento di annullamento deve essere motivato con riguardo alla sussistenza dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo e alla falsità della rappresentazione che ne ha costituito il presupposto, restando assorbente l’accertamento in via amministrativa della contestata falsità rispetto a ogni ulteriore censura concernente la valutazione dei redditi del nucleo familiare.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, impugnava il decreto con cui il Questore aveva annullato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e rigettato l’istanza di rinnovo. L’Amministrazione aveva accertato che il titolo era stato ottenuto sulla base di una falsa dichiarazione, avendo la donna indicato un datore di lavoro che, in sede di sommarie informazioni testimoniali, non era stata in grado di riconoscere. La ricorrente era stata deferita all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 479 cod. pen. in combinato disposto con l’art. 48 cod. pen.
Nel ricorso, la ricorrente deduceva la violazione del termine di cui all’art. 21-nonies, essendo l’annullamento intervenuto a distanza di oltre due anni e mezzo dal rilascio, nonché il difetto di istruttoria per la mancata valutazione dei redditi dell’intero nucleo familiare. L’istanza cautelare era stata rigettata con ordinanza e la causa era stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo dirimente che il permesso di soggiorno fosse stato ottenuto mediante una falsa rappresentazione delle circostanze poste a presupposto del rilascio. L’atto gravato dava conto che la ricorrente, escussa in sede di sommarie informazioni, non era stata in grado di riconoscere il datore di lavoro indicato nella domanda.
Quanto al termine dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la Corte ha osservato che la disciplina dell’annullamento d’ufficio non trova applicazione nella sua interezza quando il provvedimento sia stato adottato sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti. In tal caso, l’ultimo comma della disposizione consente l’annullamento in ogni tempo, superando il limite temporale ordinario.
Il Collegio ha ritenuto infondato anche il motivo concernente la mancata valutazione dei redditi del nucleo familiare, poiché l’accertamento della falsità della rappresentazione rendeva assorbente ogni ulteriore censura. La decisione si pone in continuità con l’orientamento manifestato dalla Sezione in sede cautelare, non impugnato dalla ricorrente.
Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
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Nota della Redazione
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