Ottemperanza per retribuzione professionale docenti precari: ordine di pagamento e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2305 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato e incontestati l’an e il quantum del credito, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento entro un termine assegnato, nominando fin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. L’incarico commissariale, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso. Il ricorso è ammissibile ove sia dimostrata la notifica del titolo esecutivo nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a corrisponderle la somma di € 1.477,73, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. Prodotta copia asseverata della sentenza e attestazione del passaggio in giudicato, la ricorrente lamentava il perdurante inadempimento dell’amministrazione, chiedendo l’ordine di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando la regolare produzione della sentenza da ottemperare e la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data antecedente, nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il collegio ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato la mancata esecuzione della sentenza e che il Ministero, costituitosi con comparsa di mero stile, non aveva fornito alcuna deduzione o indicazione sull’andamento della procedura. L’assenza di contestazioni ha reso incontestati l’esistenza e l’ammontare del credito, fondando l’accoglimento del ricorso.
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato versando la somma dovuta entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’incarico non comporta compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
La pronuncia ha infine regolato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, liquidandole in misura equitativa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in ragione del valore contenuto della controversia e del carattere seriale del contenzioso in materia.
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