Lavoratori intermittenti computabili in organico e certificazioni pertinenti all’oggetto (TAR Lazio n. 11893 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare che richiede “personale dipendente dell’aggiudicatario” include anche i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, i quali sono computati nell’organico dell’impresa ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 81/2015. L’attribuzione dei punteggi premiali per il possesso di certificazioni di qualità deve avvenire solo se le certificazioni sono pertinenti all’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, non potendo valorizzarsi certificazioni relative a settori di attività diversi da quelli oggetto della gara.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla gara indetta da AMA S.p.A. per l’affidamento di servizi di accertamento e attività investigative, classificandosi seconda. All’esito delle operazioni di gara, la controinteressata è risultata prima con 89,42 punti, mentre la ricorrente ha conseguito 85,99 punti. La società seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo l’erronea attribuzione del punteggio tabellare per le figure professionali certificate e la valorizzazione delle certificazioni prodotte dalla controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il primo motivo, relativo all’attribuzione del punteggio per il personale certificato. La Commissione aveva considerato solo tre delle sei figure professionali offerte dalla ricorrente, ritenendo che i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente non fossero “dipendenti” dell’impresa. Il Collegio ha chiarito che il lavoro intermittente rientra a pieno titolo nei contratti di lavoro subordinato e che i lavoratori intermittenti sono computati nell’organico dell’impresa. La tesi della stazione appaltante, secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto ricorrere all’avvalimento premiale, è stata ritenuta “distonica”, poiché non vi è necessità di avvalimento per soggetti già inseriti in organico.
Con riferimento al secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza sulla non pertinenza delle certificazioni prodotte dalla controinteressata. La certificazione ISO 9001, le certificazioni ISO 27001 e quelle sulla parità di genere riguardavano attività di vigilanza, non attività investigative. Il Collegio ha richiamato l’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, affermando che i criteri di aggiudicazione devono essere connessi all’oggetto dell’appalto, anche per i punteggi premiali. In mancanza di una valutazione di equivalenza da parte della Commissione, l’attribuzione del punteggio per certificazioni estranee all’oggetto del contratto è illegittima.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi sono espressione della discrezionalità della Commissione, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento non comprovati dalla ricorrente. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, non avendo la ricorrente chiarito in che modo i chiarimenti resi avrebbero pregiudicato la propria offerta.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e obbligo per l’Amministrazione di rideterminare la graduatoria. La domanda di inefficacia e subentro è stata respinta, non risultando concluso il contratto.
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Nota della Redazione
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