Illegittimo il sindacato di legittimità sulla valutazione del nesso di occasionalità necessaria ex art. 2049 cod. civ. (Cass. civ. Sez. 1 n. 1347 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la sentenza di merito per violazione dell’art. 2049 cod. civ. è inammissibile quando le doglianze, pur formalmente incentrate su un error in iudicando, siano in realtà dirette a sollecitare un rinnovato apprezzamento del compendio istruttorio e delle risultanze probatorie. La Corte di legittimità è giudice della sola legittimità del processo e del giudizio di diritto, non del fatto sostanziale, sicché non può essere investita di un ufficio sostitutivo del giudice di merito. La valutazione della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra l’attività illecita del dipendente e le mansioni assegnategli, così come l’esclusione del concorso di colpa del danneggiato in base a circostanze fattuali, costituiscono apprezzamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua e non illogica.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna aveva riformato la sentenza di primo grado che aveva escluso la responsabilità della banca per le operazioni di investimento poste in essere dal suo promotore finanziario, le quali si erano risolte nella perdita totale del capitale investito da una cliente. Il giudice territoriale, valorizzando anche i riscontri emersi in sede penale a carico del promotore, aveva ravvisato la responsabilità dell’istituto di credito riconoscendo il nesso di occasionalità necessaria ex art. 2049 cod. civ. tra l’attività fraudolenta del promotore e le mansioni dallo stesso svolte per conto della banca. La corte aveva inoltre escluso il concorso di colpa della risparmiatrice, ritenendo provato l’affidamento incolpevole della stessa nella persona del promotore, forte dei rapporti ultraventennali intercorsi.
La Motivazione della Corte
La banca proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti afferenti al tema della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria e dell’esclusione del concorso di colpa della cliente. Con il primo motivo lamentava la violazione degli artt. 2049 cod. civ., 31 TUF e 116 cod. proc. civ. per l’erronea analisi del nesso causale e per l’erronea esclusione del concorso di colpa. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., contestando il ricorso alle presunzioni da parte del giudice di merito. Con il terzo motivo infine eccepiva la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sostenendo l’erronea valutazione di circostanze che la banca non aveva potuto contestare in quanto ignote.
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi, ritenendoli tutti afferenti al medesimo tema decisionale e li ha dichiarati inammissibili. Le censure svolte dalla ricorrente, pur essendo formalmente presentate come violazioni di norme di diritto, non concretavano in realtà alcuna violazione di legge né denunciavano errori processuali. Esse erano unicamente dirette a sollecitare un rinnovato apprezzamento del compendio istruttorio e delle valutazioni di merito operate dalla corte territoriale.
La Suprema Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di giudizio e che la Cassazione è giudice solo della legittimità del processo, non del fatto sostanziale. La valutazione circa la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria e la ricostruzione dell’affidamento della danneggiata integrano accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità quando la motivazione risulti congrua e immune da vizi logici. La richiesta di un rinnovato sindacato su tali elementi non può che essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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