Omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alle spese: la Corte decide nel merito e compensa le spese dei gradi di merito (Cass. civ. Sez. 3 n. 1662 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., la sentenza di appello che non esamini uno specifico motivo di gravame avente ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali, pur essendo tale motivo stato ritualmente proposto nell’atto di impugnazione. In siffatta evenienza, la Corte di cassazione, rilevata la fondatezza del motivo accolto, può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., pronunciando direttamente sulla domanda di compensazione delle spese dei gradi di merito, senza necessità di rinvio al giudice di merito.
Il Fatto
La società, titolare di un’attività di ristorazione, conveniva in giudizio il Comune e le imprese esecutrici di lavori nella piazza antistante il proprio locale, protrattisi dal 2001 al 2014, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa delle immissioni e della riduzione dei ricavi. Il Tribunale rigettava la domanda, condannando l’attrice a rifondere un terzo delle spese e compensando il resto. La Corte d’appello confermava la decisione con la medesima regolamentazione delle spese, nonostante l’appellante avesse proposto uno specifico motivo di gravame volto ad ottenere l’integrale compensazione delle spese di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Civile, esaminati i primi tre motivi di ricorso, li ha disattesi in quanto palesemente fattuali e volti ad una rivisitazione degli esiti istruttori, non consentita in sede di legittimità. Con specifico riferimento al terzo motivo, la Corte ha precisato che la motivazione della sentenza impugnata sussiste nella misura minima costituzionalmente richiesta dall’art. 132, n. 4, c.p.c., non potendo configurarsi alcuna nullità per difetto assoluto di motivazione.
La Corte ha invece accolto il quarto motivo, relativo all’omessa pronuncia sul motivo d’appello concernente le spese di lite. Ha rilevato che l’atto d’appello conteneva uno specifico motivo, elencato a pagina 9 e trattato nelle pagine 26-27, volto ad ottenere l’integrale compensazione delle spese del primo grado e che la sentenza impugnata, pur avendo esaminato il profilo del diritto al risarcimento, era silente su tale domanda. Tale silenzio integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., imponendo la cassazione della sentenza in relazione al punto omesso.
Nel decidere la controversia, la Corte ha ritenuto che il motivo d’appello, oggetto dell’omissione, meritasse accoglimento. Ha valorizzato, al riguardo, la peculiarità della vicenda, segnatamente la protratta durata dei lavori in un luogo che, per il notorio, non poteva non impattare sull’attività di un ristorante, sia quanto agli spazi sia quanto ai rumori. Sulla base di tali circostanze, ha disposto l’integrale compensazione delle spese processuali sia del primo che del secondo grado, con conseguente compensazione anche di quelle del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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