Intervento del cessionario in appello indipendente dalle vicende processuali del cedente (Cass. civ. Sez. 3 n. 1741 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La posizione del cessionario del credito nel processo in corso è autonomamente disciplinata dall’art. 111 c.p.c., il quale conferisce all’avente causa la facoltà di intervenire nel giudizio a prescindere dalle vicende processuali del proprio dante causa. Ne deriva che l’eventuale dichiarazione di inammissibilità dell’intervento del cedente non preclude al cessionario di intervenire successivamente, né determina il difetto della sua legittimazione processuale. L’inammissibilità dell’intervento di una parte che abbia agito in giudizio comporta la soccombenza della stessa, con conseguente condanna alle spese processuali; la compensazione delle spese in caso di soccombenza parziale costituisce facoltà del giudice e non obbligo.
Il Fatto
La società Wave Investment Partners S.r.l., mandataria della cessionaria del credito Haywave SPV S.r.l., proponeva ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. nei confronti del Comune di San Roberto per ottenere il pagamento di forniture di energia elettrica. Nel corso del giudizio interveniva Aigis Banca S.p.A. quale cessionaria del credito, ma il Tribunale ne dichiarava l’intervento inammissibile nella motivazione, senza tuttavia riportare la statuizione nel dispositivo. Avendo il Comune proposto appello, si costituiva Banca Ifis S.p.A. quale cessionaria di Aigis, chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello di Milano rigettava l’appello ritenendo ammissibile l’intervento di Banca Ifis ex art. 111 c.p.c., sulla base della circostanza che la qualità di cessionaria non era stata contestata dalle parti contumaci. Avverso tale decisione il Comune proponeva ricorso per cassazione, deducendo la formazione del giudicato interno sulla declaratoria di inammissibilità dell’intervento di Aigis e la conseguente carenza di legittimazione passiva del suo successore.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, affermando che l’eccezione del Comune concerneva l’inammissibilità dell’intervento di Aigis, questione diversa dal subentro di Banca Ifis nella titolarità del diritto sostanziale. Il cessionario ha facoltà di intervenire nel giudizio in corso, anche in appello, a prescindere dalle vicende processuali del cedente, poiché la posizione processuale è dotata di intrinseca autonomia rispetto a quella sostanziale. L’intervento costituisce modalità di esercizio processuale del diritto sostanziale e la scelta del cedente di non entrare nel processo ovvero di farlo tardivamente non può condizionare l’avente causa.
La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili gli altri motivi, riguardanti la presunta contraddittorietà della sentenza di primo grado e l’illegittima utilizzazione di una scrittura privata disconosciuta, per violazione del requisito di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. e per la natura di accertamento fattuale delle censure formulate. Ha invece accolto la doglianza relativa alle spese del primo grado, affermando che la società intervenuta inammissibilmente è soccombente e va condannata al pagamento delle spese in favore del Comune.
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Nota della Redazione
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