Indagini finanziarie e presunzione legale: rigettato il ricorso del professionista (Cass. civ. Sez. 5 n. 1771 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, le indagini finanziarie ex art. 35 del d.P.R. n. 600 del 1973 fondano una presunzione legale relativa a favore dell’Ufficio: grava sul contribuente l’onere di fornire la prova che le movimentazioni bancarie contestate non derivino da operazioni imponibili. Il relativo accertamento è legittimo, costituendo una deroga ragionevole alla riservatezza dei dati bancari, giustificata dal dovere di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. In materia di sanzioni tributarie, la colpa del trasgressore si presume. La decisione del giudice di disporre la trattazione scritta, nonostante la richiesta di discussione in pubblica udienza, è legittima in carenza di collegamento da remoto: le parti non vantano un diritto pieno e incondizionato all’udienza pubblica nel periodo emergenziale.
Il Fatto
A seguito di indagini della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava a un professionista un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, relativo a compensi non dichiarati emersi da indagini finanziarie. Il contribuente impugnava l’atto: in primo grado, la materia del contendere veniva dichiarata cessata per la parte annullata, mentre il ricorso era rigettato per il resto. L’appello proposto dal contribuente veniva confermato in secondo grado. Da qui il ricorso in Cassazione, affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 27 del d.L. n. 137/2020. Richiamando il precedente delle Sez. 5, Sentenza n. 6033 del 28/02/2023, ha ribadito che, durante l’emergenza Covid-19, la scelta di disporre la trattazione scritta, anche in presenza di richiesta di discussione orale, è legittima laddove carenze organizzative impediscano il collegamento da remoto: le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all’udienza pubblica. Il motivo è stato altresì ritenuto inammissibile perché l’istanza di discussione non era stata notificata alla controparte, come invece previsto dalla norma.
I motivi secondo e sesto, riguardanti l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione del diritto di difesa in sede di PVC, sono stati dichiarati inammissibili sia per la sussistenza di una “doppia conforme” sia perché volti a sollecitare una revisione del merito, preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 8 CEDU per l’accesso ai dati bancari, è stato ritenuto infondato: tale accesso è legittimo ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 600/1973 e trova fondamento nel successivo art. 33, in quanto la presunzione che ne deriva è relativa. Il quarto motivo, sulla motivazione apparente, è stato rigettato: la sentenza di merito supera il “minimo costituzionale”.
Quanto al quinto motivo, la Corte ha ritenuto la censura sulla capacità contributiva inammissibile nella parte in cui contesta le risultanze probatorie e manifestamente infondata in relazione alla rilevanza presuntiva delle indagini finanziarie. Richiamando Cass. n. 26014/2024, ha affermato che sussiste una presunzione legale relativa ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, che comporta l’onere per il contribuente di giustificare le movimentazioni. Il settimo motivo, sulle sanzioni, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e infondato: in materia tributaria si presume la colpa del trasgressore, salva prova contraria. L’ottavo motivo, sulle spese, è divenuto inammissibile per difetto di interesse.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. La Corte ha inoltre applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di ulteriori somme, riconoscendo un’ipotesi di abuso del processo per non essersi attenuto alla proposta di definizione accelerata, conforme a quanto stabilito dalle Sezioni Unite n. 28540/2023 e Ordinanza n. 27195/2023.
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Nota della Redazione
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