Accertamento analitico-induttivo legittimo sulla base della totale inattendibilità delle scritture contabili (Cass. civ. Sez. 5 n. 2094 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il discrimine tra l’accertamento analitico-extracontabile e quello induttivo è dato dalla parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso l’Ufficio può solo completare le lacune riscontrate, anche mediante presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; nel secondo può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, determinando l’imponibile sulla base di elementi meramente indiziari, inidonei ad assurgere a prova presuntiva. L’accertamento basato sulla totale inattendibilità delle scritture, con particolare riferimento alle rimanenze di magazzino, costituisce ipotesi di accertamento analitico-induttivo legittimamente fondato su presunzioni semplici, rispetto alle quali grava sul contribuente l’onere di confutazione, non dovendo l’Ufficio dare una diversa dimostrazione della ripartizione delle differenze tra più annualità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria, rettificando in via induttiva gli imponibili dichiarati per il 2012, a seguito di una verifica che aveva evidenziato una tendenza crescente delle rimanenze finali ed elementi di irregolarità contabile. L’Ufficio aveva determinato una percentuale di ricarico media ponderata, pari al 39,33%, da applicare al costo del venduto per ottenere i ricavi non dichiarati.
La Commissione tributaria provinciale di Messina accoglieva il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia. L’Ufficio proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e il contribuente non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non condivisibile l’accertamento induttivo. L’Ufficio aveva rilevato marcate differenze di magazzino, valori inventariali non corrispondenti alla reale giacenza fisica e sopravvalutazioni delle rimanenze, finalizzate all’occultamento di ricavi, con uno scostamento complessivo pari a euro 1.316.324,00, ripartito proporzionalmente tra i periodi d’imposta dal 2011 al 2015.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 26035/2024, secondo cui la distinzione tra accertamento analitico-extracontabile e accertamento induttivo risiede nella parziale o assoluta inattendibilità delle scritture contabili. Nel caso di specie, si verte in un’ipotesi di accertamento analitico-induttivo, fondato sulla totale inattendibilità delle scritture, con particolare riferimento alle rimanenze, sicché la ripresa poteva essere basata su presunzioni semplici, idonee a fondare l’accertamento.
Quanto al criterio di ripartizione delle differenze tra più annualità, la Corte ha precisato che, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, non era onere dell’Ufficio fornire una diversa dimostrazione della ripartizione, spettando invece al contribuente l’onere di prova contraria per dimostrare che la stessa era diversamente articolata. La Corte ha inoltre escluso la violazione del principio di continuità dei valori di bilancio di cui all’art. 92, comma 7, TUIR, trattandosi di rimanenze che costituiscono un “costo sospeso” da neutralizzare fino al momento in cui i beni diventano produttivi di ricavi.
Il primo motivo è stato pertanto ritenuto fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo, e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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