Motivazione apparente per adesione acritica alle tesi di parte (Cass. civ. Sez. 3 n. 2520 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente la sentenza che, recependo acriticamente le argomentazioni di parte, non renda percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture. La mera adesione apodittica alle tesi del gravame, senza vaglio critico alla luce delle difese avversarie e del compendio istruttorio, viola l’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. La cassazione per tale vizio determina la caducazione della sentenza impugnata ex art. 336, primo comma, c.p.c., con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Il Fatto
Una società, proprietaria di un immobile industriale concesso in locazione finanziaria, vedeva l’utilizzatrice stipulare un contratto di affitto di azienda con un’altra società, la quale entrava nel possesso del bene e lo assicurava contro i danni. A seguito della morosità dell’utilizzatrice, la proprietaria recedeva dal contratto di leasing. Prima del rilascio, un incendio danneggiava gravemente l’immobile.
Dalla vicenda scaturivano una pluralità di giudizi, tra cui quello proposto dalla proprietaria per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale, interpretando la polizza come assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., accoglieva la domanda nei confronti dell’assicuratore. In appello, la società assicuratrice impugnava la sentenza. Nel giudizio di secondo grado, la società cessionaria del credito, subentrata alla proprietaria, si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando prioritariamente il terzo motivo di ricorso, ne rileva la fondatezza. La sentenza impugnata presenta una struttura argomentativa che si risolve in una mera elencazione degli asserti dell’appellante, seguita da una secca e non argomentata adesione alle sue tesi. Tale operazione, definita di “collage”, non rende percepibile il ragionamento che ha condotto il giudice alla riforma della prima decisione, configurando un’ipotesi di motivazione apparente.
La Corte evidenzia come il giudice d’appello non abbia spiegato le ragioni alla base delle sue conclusioni su punti decisivi, come la qualificazione del contratto come assicurazione contro i danni piuttosto che come assicurazione della responsabilità civile, o l’esclusione della natura di assicurazione per conto altrui. L’adesione alle ragioni di gravame risulta, pertanto, apodittica, non essendo supportata da un vaglio critico delle difese delle controparti e del compendio istruttorio.
La Corte precisa che le ulteriori argomentazioni svolte dal giudice d’appello non risultano decisive. Le osservazioni relative ad una presunta tentata truffa e alla non copertura del danno sono ritenute avulse dal thema decidendum o comunque dipendenti dalle stesse “oscure” ragioni già censurate. Inoltre, la Cassazione esclude che sulla domanda proposta nei confronti dell’assicuratore si sia formato il giudicato, contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente.
Di conseguenza, la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e dichiara inammissibili i ricorsi incidentali per carenza di interesse. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame dell’appello, qualificando il contratto e scrutinando la domanda alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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