Spese dell’opposizione al decreto di liquidazione del patrocinio: soccombenza senza riduzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 2601 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese del giudizio di opposizione proposto dall’avvocato avverso il decreto di rigetto della liquidazione dei compensi vanno liquidate in base al principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., senza alcuna possibilità di riduzione ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002. Esauritasi la prestazione difensionale resa a favore del soggetto patrocinato, l’oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso dovuto al difensore, il quale agisce a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale nei confronti dello Stato: trovano pertanto applicazione le regole generali del codice di procedura civile, incluse quelle in materia di spese di lite. È invece inammissibile il motivo che prospetti il contrasto con i parametri costituzionali senza passare attraverso la censura della norma ordinaria applicata, rispetto alla quale va sollevata questione di legittimità costituzionale.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato l’istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta nella fase di trattazione del giudizio di merito. Il rigetto era motivato dall’assenza di dichiarazione dell’ammissione al beneficio nel corso del giudizio.
Nell’opposizione il difensore dimostrava che l’ammissione era intervenuta con delibera del 9/06/2021 e che l’istanza di liquidazione, depositata il 28/06/2021, era corredata della delibera stessa, la cui registrazione in cancelleria risultava dal fascicolo telematico in data 20/07/2021. Il Tribunale accoglieva l’opposizione con ordinanza del 13/01/2022, disponendo la liquidazione in favore del difensore della somma di € 860,00 oltre accessori, ma nulla statuiva sulle spese di lite, in ragione della «mancata opposizione» del Ministero convenuto. Avverso tale statuizione l’avvocato ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l’oggetto del contendere nell’opposizione avverso il decreto di liquidazione verte unicamente sulla misura del compenso dovuto all’avvocato. In questa fase il difensore agisce a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale nei confronti dello Stato, sicché le regole sulla liquidazione delle spese relative al giudizio di opposizione sono quelle generali del codice di procedura civile, fondate sul principio di soccombenza.
La Corte richiama il principio affermato da Cass. n. 3606/2024, Cass. n. 30380/2023 e Cass. n. 25897/2024, secondo cui non è possibile ridurre le spese del giudizio di opposizione ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002. L’art. 91 c.p.c., richiamato indirettamente dall’art. 8 del d.P.R. n. 115/2002, stabilisce che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore della parte vittoriosa. Le spese di iscrizione a ruolo, in tale quadro, costituiscono spese necessarie per l’incardinamento del giudizio e rientrano tra quelle che la parte soccombente è tenuta a rimborsare.
Quanto al motivo di ricorso che deduce la violazione dell’art. 24 Cost. per il mancato riconoscimento delle spese, la Corte lo dichiara inammissibile, poiché il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali deve essere prospettato come intermediato dalla censura relativa a una norma ordinaria, rispetto alla quale è onere della parte sollevare questione di legittimità costituzionale, alla luce di Cass. Sez. Un. n. 25573/2020.
La Corte accoglie pertanto i primi due motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Presidente del Tribunale di Cagliari, o a magistrato da lui delegato, diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento cassato.
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Nota della Redazione
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