Il condono ex art. 9 d.l. n. 119/2018 estingue il giudizio per l’omessa presentazione degli studi di settore (Cass. civ. Sez. 5 n. 2800 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata di cui all’art. 9 d.l. n. 119/2018 si applica alle irregolarità formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento dei tributi. In tema di sanzioni amministrative tributarie, la distinzione tra violazioni formali e sostanziali richiede un accertamento in concreto dell’eventuale danno erariale. L’omessa presentazione del modello studi di settore, ove non sia derivato né potesse derivare alcun danno, costituisce violazione meramente formale e, come tale, è sanabile mediante il versamento di euro 200 per ciascun periodo d’imposta. L’accesso al condono determina l’estinzione del giudizio, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Il Fatto
Alla società contribuente, esercente attività di ristorazione sino al 2010 e successivamente locatrice dell’azienda, fu notificato un provvedimento di irrogazione di sanzioni per l’omessa presentazione del modello studi di settore per gli anni 2013 e 2015. La società, avendo affittato l’azienda a terzi e percependo solo canoni di locazione, aveva ritenuto non applicabili gli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermò l’irrogazione delle sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della sanatoria delle irregolarità formali di cui all’art. 9 d.l. n. 119/2018. La società lamentava che il giudice d’appello aveva escluso l’omessa presentazione del modello studi di settore dalle violazioni sanabili, ritenendola idonea a impedire l’attività di controllo della determinazione della base imponibile.
Il Collegio ha rilevato che la lettura del giudice regionale non si confronta con il dato testuale della norma, che ammette alla regolarizzazione le irregolarità formali commesse fino al 24 ottobre 2018. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la distinzione tra violazioni formali e sostanziali va operata accertando in concreto se la condotta abbia inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, richiamando Cass. n. 16450 del 2021.
Nel caso di specie, esclusa la natura sostanziale della violazione, la Corte ha evidenziato che non risultava contestato che dalla condotta non fosse derivato né potesse derivare alcun danno erariale. Ne consegue che la società poteva legittimamente accedere alla definizione agevolata, con conseguente estinzione del giudizio.
La Corte ha pertanto accolto il secondo motivo, dichiarato assorbito il primo, cassato la sentenza impugnata senza rinvio e compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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