Contraddittorietà insanabile della motivazione e mancata identificazione del procedimento logico-giuridico (Cass. civ. Sez. 2 n. 3024 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che, nel valutare le risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio, presenti un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte, affermando in un passaggio l’autonomia degli impianti e in un altro l’unicità dell’impianto stesso, è affetta da vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., poiché non consente l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Tale contraddittorietà determina l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, il quale provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il Fatto
La società Air Service s.a.s. aveva evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord la società ATC Service s.r.l., chiedendone il distacco dall’impianto idrico comune. Il giudice di primo grado, all’esito dell’istruttoria, aveva accolto la domanda, e la soccombente aveva proposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Napoli.
Il giudice di secondo grado, dopo aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio, aveva respinto il gravame, ritenendo che i due immobili appartenenti alle società fossero dotati di differenti impianti idrici e che, pertanto, non fosse applicabile l’art. 1171 cod. civ. in materia di immissioni. Avverso tale sentenza, la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, al quale ha resistito la controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., lamentando il carattere apodittico e illogico delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
La ricorrente evidenziava come la Corte territoriale avesse operato una confusione tra l’impianto di adduzione idrica e le diramazioni munite di contatori di ripartizione, ponendo a fondamento della decisione presupposti contrastanti con le risultanze della C.T.U. In particolare, la sentenza impugnata aveva riconosciuto che il distacco dal contatore avrebbe richiesto la realizzazione di un nuovo impianto con intervento nelle aree condominiali, ammettendo implicitamente il carattere unitario dell’impianto.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, rilevando come la ricostruzione operata dal giudice di merito fosse parziale e illogica alla luce delle norme di comune esperienza, che prevedono normalmente un unico impianto idoneo a servire le singole utenze mediante semplici diramazioni. Il contrasto tra l’affermazione secondo cui i due immobili erano dotati di autonomi impianti idrici e quella secondo cui le opere per dotare l’immobile di un contatore autonomo non avrebbero comportato variazioni alla rete idrica è stato qualificato come insanabile.
L’insufficiente chiarezza circa la riferibilità delle conclusioni del C.T.U. all’impianto unico di adduzione o alla duplice diramazione non ha consentito l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, determinando la necessità di una nuova motivazione. La Corte ha conseguentemente accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui ha demandato anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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