Il fatto dedotto dalla controparte va contestato specificamente ex art. 115, secondo comma, c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 3301 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione del credito erariale, l’onere di contestazione specifica previsto dall’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. grava sulla parte che intenda contrastare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi dedotti dalla controparte. La produzione della ricevuta di ritorno di una raccomandata può essere sufficiente a comprovare l’avvenuta notifica di un atto interruttivo della prescrizione, quale l’intimazione di pagamento, qualora l’esistenza di tale atto e la sua correlazione con le cartelle per cui è causa non siano state oggetto di una contestazione tempestiva e specifica, essendo inidonea a tal fine una generica contestazione formulata in udienza. Il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione o violazioni di legge deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando puntualmente il contenuto dei documenti sui quali si fonda la doglianza.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per un importo di € 112.052,08, relativa a varie cartelle esattoriali, eccependo la prescrizione dei crediti. Stralciata la controversia relativa ai debiti contributivi, il giudizio proseguiva limitatamente a tre cartelle concernenti debiti I.V.A. e accessori, notificate tra il 2006 e il 2007.
Il Tribunale respingeva la domanda, ritenendo provato un atto interruttivo della prescrizione costituito da un’intimazione notificata il 22 marzo 2016. La Corte d’appello di Trieste confermava la decisione, rilevando che l’agente della riscossione aveva specificamente contestato l’eccezione di prescrizione, allegando l’avvenuta notifica dell’intimazione e producendo l’attestazione postale di ricevimento, mentre il contribuente si era limitato a una contestazione generica.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale il contribuente deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza per aver ritenuto la produzione documentale dell’agente della riscossione sufficiente a dimostrare il collegamento tra la ricevuta di ritorno e le cartelle per cui è causa.
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che il ricorrente non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. La pronuncia di merito aveva fondato la non contestazione sulla circostanza che, a fronte dell’eccepita prescrizione, l’amministrazione aveva espressamente replicato di aver notificato l’intimazione di pagamento in data 22 marzo 2016, producendo copia della relativa notificazione, senza che il contribuente avesse sollevato una contestazione specifica.
La Suprema Corte ha chiarito che l’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. impone la contestazione specifica dei fatti dedotti dalla controparte. La generica contestazione formulata in udienza con una “frase di stile” non soddisfa tale onere, così come non lo soddisfa la mera allegazione della tardiva produzione documentale dell’intimazione, avvenuta solo in sede di appello.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ. e dell’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 in relazione alla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per violazione del canone di autosufficienza: il ricorrente non aveva riportato il contenuto delle cartelle, né indicato e localizzato i relativi documenti nel fascicolo di merito, non consentendo così di verificare l’effettivo riferimento delle cartelle a interessi e sanzioni.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il contribuente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 5.900,00, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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