Rimborso spese medici convenzionati e indennità chilometrica (Cass. civ. Sez. 5 n. 3427 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini di legge per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell’Amministrazione finanziaria e attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d’ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; ne consegue che essa è sottratta al regime delle eccezioni nuove. Il rimborso previsto dall’art. 35 d.P.R. n. 271/2000 – che prevede la corresponsione di un “rimborso spese di accesso” alla sede di lavoro situata in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con criterio forfettario della indennità chilometrica – è ontologicamente diverso dalle indennità percepite per le trasferte di cui all’art. 51, comma 5, t.u.i.r.; di conseguenza, il principio di onnicomprensività di cui all’art. 51, comma 1, t.u.i.r. comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla citata previsione derogatoria, debba essere ricompresa tra le somme soggette a imposizione fiscale.
Il Fatto
Una medico specialista ambulatoriale convenzionato con la ASL presentava istanza di rimborso dell’Irpef versata per gli anni dal 2011 al 2014 sulle somme percepite per le spese di viaggio sostenute per svolgere la propria attività presso ambulatori esterni al comune di residenza, qualificando dette somme come aventi natura risarcitoria e non retributiva. L’Ufficio notificava il diniego del rimborso e la contribuente proponeva reclamo e ricorso alla C.t.p., che accoglieva la domanda. L’appello dell’Agenzia delle entrate veniva rigettato dalla C.t.r., che dichiarava inammissibile l’eccezione di decadenza sollevata solo in secondo grado e riteneva le somme non assoggettabili a imposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate. Con riferimento al primo motivo, ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, affermando che la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, prevista in favore dell’Amministrazione finanziaria, attiene a situazione non disponibile e può essere rilevata d’ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli atti del giudizio; essa è pertanto sottratta al regime delle eccezioni nuove e non poteva essere dichiarata inammissibile dalla C.t.r.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, cui ha dato continuità, secondo cui il rimborso previsto dall’art. 35 d.P.R. n. 271/2000, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica per l’accesso alla sede di lavoro in Comune diverso da quello di residenza, è ontologicamente diverso dalle indennità di trasferta di cui all’art. 51, comma 5, t.u.i.r., le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro. Ne deriva che, per il principio di onnicomprensività di cui all’art. 51, comma 1, t.u.i.r., tale voce è soggetta a imposizione fiscale, non essendo riconducibile neppure all’ipotesi derogatoria di cui all’art. 51, comma 2, lett. d), t.u.i.r., che riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, non i rimborsi per spostamenti individuali.
La sentenza impugnata non si è uniformata a tali principi, avendo ritenuto non imponibili le somme oggetto della domanda di rimborso la cui originaria qualificazione, in termini di mero ristoro di spese sostenute nell’interesse del datore di lavoro, non è stata condivisa dal giudice di legittimità. La Corte ha quindi cassato la sentenza e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente.
Le spese dei gradi di merito sono state compensate, stante la peculiarità delle questioni trattate e il recente formarsi dell’orientamento sulla questione, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente secondo il principio di soccombenza.
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Nota della Redazione
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