Nullità parziale della fideiussione e irrilevanza del vizio in mancanza di eccezione di decadenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 3556 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi propri, costituenti violazioni della legge processuale. L’inosservanza della prescrizione di cui all’art. 348-ter, primo comma, c.p.c. di sentire le parti prima della declaratoria di inammissibilità integra un vizio proprio dell’ordinanza, ma non richiede che le parti compaiano personalmente né che si proceda a discussione orale, essendo sufficiente che siano poste in grado di interloquire sulla questione. I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti. L’accertamento della nullità della clausola di rinuncia alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c. non incide sul diritto del creditore di esigere la prestazione dal garante ove quest’ultimo non abbia proposto tempestivamente l’eccezione di decadenza, trattandosi di eccezione in senso stretto.
Il Fatto
Due società, in qualità di fideiussrici per lo scoperto di un conto corrente intestato a una società terza, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dalla banca. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte di appello, investita del gravame, dichiarava inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. Le società garanti impugnavano per cassazione l’ordinanza di inammissibilità, nonché la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha innanzitutto scrutinato i motivi di ricorso diretti contro l’ordinanza della Corte di appello, ritenendo inammissibile la censura relativa alla dedotta violazione del contraddittorio. Il patrocinio delle ricorrenti era stato infatti posto in grado di interloquire, come attestato dalla stessa ordinanza impugnata. Infondato è risultato altresì il motivo volto a contestare la circostanza che la pronuncia di secondo grado avesse basato il giudizio prognostico su ragioni diverse da quelle del primo giudice: tale possibilità è espressamente consentita dall’art. 348-ter, comma 4, c.p.c.
Quanto ai motivi che investivano la sola decisione di primo grado, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla nullità della fideiussione per contrarietà all’ordine pubblico economico. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio per cui la nullità dell’intesa restrittiva della concorrenza determina la nullità parziale dei contratti “a valle”, in relazione alle sole clausole che riproducono lo schema vietato. Le ricorrenti non avevano tuttavia dedotto le condizioni che avrebbero determinato la nullità totale della garanzia. Inoltre, la Corte ha precisato che l’eventuale nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. non avrebbe potuto comunque rilevare, atteso che l’eccezione di decadenza ivi prevista è eccezione in senso stretto e, non essendo stata tempestivamente sollevata, la relativa preclusione era ormai consumata.
In relazione al motivo concernente la mancata liberazione ex art. 1956 c.c., la Corte ne ha affermato l’inammissibilità, rilevando come la qualità di socie delle garanti nella debitrice principale rendesse inoperante la liberazione, non essendo ipotizzabile un obbligo del creditore di informare un fideiussore già edotto delle condizioni patrimoniali della società garantita.
I motivi relativi al mancato accoglimento delle istanze istruttorie di esibizione e di consulenza tecnica d’ufficio sono stati dichiarati inammissibili per la genericità delle allegazioni e per la mancata indicazione della decisività delle prove richieste. Parimenti inammissibile è stato infine ritenuto il motivo concernente i requisiti per la pronuncia del decreto ingiuntivo, poiché l’opposizione dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione e la carenza dei requisiti monitori può rilevare solo ai fini delle spese processuali. Il ricorso è stato quindi rigettato.
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Nota della Redazione
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