Applicazione della ragione più liquida all’esame dell’inammissibilità del motivo sulla causalità (Cass. civ. Sez. 3 n. 3662 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Non integra invece il vizio la valutazione delle prove proposte dalle parti, sindacabile in sede di legittimità entro i ristretti limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. È inammissibile il motivo di ricorso che investa un punto della decisione privo del carattere di decisività, come le argomentazioni svolte ad abundantiam o costituenti obiter dictum, le quali non determinano alcuna influenza sul dispositivo. Il principio della ragione più liquida consente di esaminare prioritariamente il motivo che, ove accolto, sarebbe comunque assorbente rispetto agli altri, procedendo al rigetto del ricorso.
Il Fatto
La società, titolare di una concessione demaniale e di uno stabilimento balneare, conveniva in giudizio la Provincia, la Regione e il Comune per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla costante erosione costiera del tratto oggetto della concessione, che assumeva riconducibile ai lavori di realizzazione delle opere portuali. Il Tribunale, individuato il Comune quale unico responsabile del danno come committente dei lavori, riconosceva il difetto di legittimazione degli altri enti e, con successiva sentenza, condannava il Comune al pagamento dei danni da lucro cessante e da danno all’immagine.
Il Comune proponeva appello e la Corte d’appello, previa riunione dei giudizi, accoglieva gli appelli principali, dichiarando d’ufficio il difetto di legittimazione ad agire della società e assorbendo l’appello incidentale. La società proponeva quindi ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha proceduto all’esame prioritario del terzo motivo, con il quale la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione alla mancata considerazione delle prove offerte sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il paradigma dell’art. 2697 c.c. era stato evocato senza rispettare i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando le Sezioni Unite n. 16598 del 2016: la violazione del precetto è configurabile solo nell’ipotesi di erronea attribuzione dell’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non già quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove compiuta dal giudice, sindacabile solo nei ristretti limiti del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. L’inammissibilità del motivo comporta il consolidamento dell’autonoma motivazione della sentenza impugnata fondata sul difetto di legittimazione ad agire, con conseguente assorbimento del primo motivo, relativo a questioni che non eliderebbero comunque l’infondatezza della domanda.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per il mancato rispetto dei canoni fissati dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014: il ricorrente aveva fatto generico riferimento a una serie di documenti senza indicare se e dove i fatti ivi rappresentati fossero stati oggetto di allegazione nel giudizio di merito, né la loro decisività. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile in quanto investiva un obiter dictum: la Corte d’appello aveva affrontato la questione della nullità della CTU “per mera completezza e a fini esclusivamente deflattivi”, mentre la decisione si fondava sul difetto di legittimazione ad agire; le censure avverso argomentazioni svolte ad abundantiam, in quanto prive di effetti giuridici, non sono proponibili in sede di legittimità, come ribadito da Cass. n. 2159 del 2024. Il quinto motivo, in materia di spese processuali, è stato infine ritenuto inammissibile, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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