La mancata reiterazione della domanda di risoluzione non ne comporta la rinuncia se la condotta processuale non è univoca (Cass. civ. Sez. 2 n. 3757 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo alla parte che l’aveva originariamente proposta, essendo necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell’interesse a coltivare la domanda. La domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., e la domanda di risoluzione, ex art. 1453 c.c., presuppongono entrambe l’inadempimento della controparte; la richiesta risarcitoria parametrata all’intero prezzo pattuito è incompatibile con la domanda ex art. 2932 c.c. e preclude la configurabilità di una rinuncia alla domanda subordinata di risoluzione. È inammissibile la pronuncia ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto uno solo degli immobili promessi in vendita con prezzo unitariamente concordato per un complesso immobiliare, poiché comporterebbe un’inammissibile imputazione giudiziale di parte del prezzo ai singoli beni.
Il Fatto
Il promissario acquirente, dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Grosseto, riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata chiedendo, ex art. 2932 c.c., l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita immobiliare, limitatamente a uno dei due immobili oggetto dell’accordo, oltre al risarcimento dei danni per le difformità riscontrate. Nel corso del giudizio di primo grado, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la domanda veniva integrata in via subordinata con l’istanza di risoluzione del contratto per inadempimento della promittente venditrice. Il Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione, condannando la società alla restituzione di metà del prezzo; la Corte d’Appello, investita dell’impugnazione principale e di quella incidentale, riformava la sentenza, rigettando tutte le domande sul presupposto che la domanda di risoluzione fosse stata tacitamente abbandonata per mancata reiterazione nelle conclusioni finali, e ritenendo non accoglibile la domanda ex art. 2932 c.c. per difetto di identità tra il preliminare e il definitivo.
La Motivazione della Corte
La questione centrale affrontata dalla Corte di cassazione riguarda il valore da attribuire alla mancata reiterazione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni. Il ricorrente censurava la sentenza di merito per aver desunto dalla mancata riproposizione un’abbandono implicito della domanda di risoluzione, in violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e degli artt. 1453 e 1455 c.c.
La Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12756/2024 e Cass. n. 14170/2025), enuncia il principio per cui la mancata riproposizione di una domanda non determina una presunzione di rinuncia, essendo necessario accertare, alla luce della complessiva condotta processuale della parte, un inequivoco venir meno dell’interesse a coltivarla. Nel caso di specie, la domanda risarcitoria, reiterata in comparsa conclusionale e parametrata all’intero importo del prezzo pattuito, risultava incompatibile con la domanda di esecuzione in forma specifica e presupponeva un inadempimento di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto, configurandosi quindi come domanda consequenziale alla risoluzione che la parte intendeva far valere.
La Corte ha inoltre ritenuto che il giudice di merito abbia omesso di motivare sulle ragioni per cui la domanda di risoluzione dovesse ritenersi rinunciata, nonostante la controparte non avesse mai eccepito una tale rinuncia e il Tribunale avesse provveduto su di essa, con conseguente omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Quanto alla domanda di esecuzione in forma specifica, la Corte ha respinto il primo motivo di ricorso, confermando l’orientamento consolidato (Cass. n. 18545/2024; Cass. n. 5961/2024) per cui è inammissibile la pronuncia ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto un solo immobile, quando il prezzo sia stato unitariamente concordato per un complesso immobiliare, poiché l’operazione richiederebbe un’inammissibile attività integrativa del giudice sull’assetto negoziale voluto dalle parti.
In conclusione, la Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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