Omessa produzione del messaggio PEC di notifica e improcedibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 3990 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della copia autentica della sentenza impugnata deve essere accompagnata dalla relazione di notificazione e, quando la notificazione sia avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, anche dal messaggio PEC, in quanto solo tale documento è idoneo ad attestare l’avvenuto invio e la ricezione, nonché la data degli stessi. La produzione della sola relazione di notificazione redatta dal notificante, allegata al messaggio PEC e munita di attestazione di conformità, non è sufficiente a superare la prova di resistenza, ove la sentenza sia stata pubblicata oltre il termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., perché non consente di verificare la tempestività dell’impugnazione. L’omessa produzione del messaggio di posta elettronica certificata determina la improcedibilità del ricorso, assorbendo ogni altra questione.
Il Fatto
La società attrice, poi succeduta dagli eredi, agiva in giudizio contro il Comune per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente occorso in un cimitero comunale, causato, a suo dire, dal cattivo stato di manutenzione dei luoghi. Il giudice di primo grado rigettava la domanda e la Corte d’appello di Lecce confermava la decisione.
Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione gli eredi dell’attrice originaria, sulla base di due motivi. Il Comune resisteva con controricorso. La trattazione veniva disposta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto assorbente il rilievo pregiudiziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per la mancata produzione, nel termine perentorio, della copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relazione di notificazione. Pur avendo i ricorrenti dichiarato la notificazione della sentenza, la produzione non è stata ritenuta completa.
La Corte ha osservato che la sentenza impugnata è stata pubblicata oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso, avvenuta a mezzo PEC. Tale circostanza non consentiva di superare la c.d. prova di resistenza, rendendo necessario verificare la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.
Dall’esame del fascicolo telematico è emerso che i ricorrenti, costituendosi in modalità telematica, avevano depositato la copia della sentenza e la relazione di notificazione, ma non il messaggio PEC con cui era stata effettuata la notificazione. La produzione della sola relazione redatta dal notificante, ancorché attestata conforme, non è stata considerata sufficiente, poiché non dimostra l’avvenuto invio e la ricezione del messaggio, né la data in cui tali eventi si sono verificati. Tale documentazione, infatti, non consente di attestare la tempestività del ricorso.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che, in caso di notificazione a mezzo PEC, l’onere di cui all’art. 369 c.p.c. impone di depositare il messaggio di posta elettronica certificata, unico documento idoneo a provare l’avvenuta comunicazione. La mancata produzione di tale documento rende il ricorso improcedibile, assorbendo l’esame dei motivi di ricorso. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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