Il verbale ispettivo è prova liberamente valutabile dal giudice e non atto da annullare per vizi formali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4646 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale ispettivo dell’INPS costituisce una fonte di prova liberamente valutabile dal giudice del rapporto previdenziale e non un atto amministrativo il cui annullamento per vizi formali ne determini l’invalidità automatica. Il giudice deve valutarne la fondatezza della pretesa contributiva nel merito. La diffida ad adempiere di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 è riferita all’irrogazione di sanzioni amministrative, mentre in tema di omesso versamento di contributi si verte nell’ambito delle sanzioni civili, con la conseguenza che la sua omissione non incide sulla validità del verbale. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non riporti il testo integrale del verbale ispettivo, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito fondati su verbali ispettivi con cui erano state rilevate omissioni contributive per gli anni 2004-2009. Il tribunale di S.M.C.V. respingeva l’opposizione e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 5.5.2021, rigettava il gravame, accogliendo solo in minima parte l’appello in relazione alla parziale prescrizione della contribuzione.
Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con due motivi, mentre l’INPS resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso con cui il lavoratore lamentava la violazione degli artt. 6, 7, 8 e 10 del d.lgs. n. 124/2004, sostenendo che il verbale ispettivo sarebbe dovuto essere dichiarato nullo perché le contestazioni attenevano alla correttezza dell’inquadramento dei lavoratori, materia di competenza della Direzione Territoriale del Lavoro e non dell’Istituto previdenziale.
Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha chiarito che il giudice del lavoro e del rapporto previdenziale deve valutare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva e non può limitarsi alla sola legittimità formale del verbale ispettivo. Il verbale costituisce una fonte di prova liberamente valutabile dal giudice, non un atto amministrativo la cui invalidità derivi automaticamente da vizi formali, richiamando il precedente di cui a Cass. n. 5851/2024.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata riproduzione del testo dei verbali ispettivi, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non essendo la Corte posta in condizione di verificare la fondatezza della censura.
Il motivo è stato comunque ritenuto infondato nel merito. La diffida ad adempiere disciplinata dall’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 riguarda l’irrogazione di sanzioni amministrative, mentre la fattispecie in esame concerne l’omesso versamento di contributi, che comporta l’applicazione di sanzioni civili. L’omissione della diffida non determina pertanto alcuna nullità del verbale ispettivo.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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