La riserva dell’appaltatore va iscritta all’insorgenza del fatto, non alla cessazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 4721 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto pubblico, l’onere dell’appaltatore di iscrivere le riserve nella contabilità di cantiere sorge nel momento successivo all’insorgenza della situazione che integra la fonte delle ragioni vantate, anche quando la situazione non sia immediatamente onerosa ma la sua potenzialità dannosa risulti fin dall’inizio obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e buona fede. La riserva deve essere espressa nel primo atto dell’appalto idoneo a riceverla e poi ripetuta nel registro di contabilità, con successiva esplicazione e quantificazione nel termine di quindici giorni previsto dall’art. 165, terzo comma, d.P.R. n. 554/1999. Per i fatti pregiudizievoli di carattere continuativo, la riserva va formulata contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo percepibile, mentre la quantificazione può avvenire anche al cessare del fatto. L’‘integrazione’ della riserva in sede di memoria ex art. 183 cod. proc. civ. non è ammessa, perché eluderebbe il sistema imperativo delle riserve. La condanna agli interessi al saggio maggiorato richiede espressa domanda e statuizione.
Il Fatto
Una società appaltatrice, in proprio e quale mandataria di un’ATI, aveva ricevuto la commessa per la costruzione di un tratto della linea metropolitana. Sorte contestazioni su trentuno riserve, il Tribunale ne accolse alcune e ne respinse altre, liquidando le somme per i titoli ritenuti fondati e rimettendo la causa per l’istruttoria sulle restanti. La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, rideterminava il debito della committente in misura minore. Avverso tale decisione la società appaltatrice proponeva ricorso per cassazione, mentre la società committente proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, esaminando i motivi alla luce del sistema rigido e inderogabile delle riserve di cui all’art. 31 d.m. n. 145/2000. Con riferimento alla riserva concernente il ritardato avvio dei lavori, la ricorrente sosteneva che la riserva potesse essere iscritta non solo al momento dell’insorgenza del fatto pregiudizievole, ma anche alla sua cessazione. Il Collegio ha invece confermato l’orientamento per cui la riserva va iscritta nel primo documento utile successivo all’insorgenza del fatto, quand’anche la sua potenzialità dannosa sia solo obiettivamente apprezzabile, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e altri arresti in tema di onere di iscrizione e di esplicazione.
La Corte ha altresì ribadito che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non già la mancata considerazione di deduzioni difensive o di argomentazioni. Ha quindi ritenuto inammissibili le censure che prospettavano una diversa valutazione del materiale probatorio, come nel caso della pretesa esistenza di un progetto esecutivo approvato, o che lamentavano una motivazione apparente senza aggredire la reale ratio decidendi. Quanto alla riserva relativa ai maggiori oneri per la modifica della geometria di un pozzo, il Collegio ha osservato che la censura era volta a ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie, già adeguatamente considerate dalla Corte di merito, e risultava comunque carente sotto il profilo dell’autosufficienza.
Il ricorso incidentale della committente è stato dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., essendo stato notificato oltre il termine di sessanta giorni. La Corte ha comunque esaminato i motivi, rilevandone l’inammissibilità o l’infondatezza. In particolare, ha escluso la violazione dell’art. 2697 cod. civ. laddove il giudice di merito aveva rilevato un difetto di allegazione e non un mancato assolvimento dell’onere probatorio. Ha altresì ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 1664, secondo comma, cod. civ. in tema di difficoltà di esecuzione per cause geologiche imprevedibili, accertata in fatto con giudizio incensurabile.
Quanto al motivo concernente il tasso degli interessi sulle somme liquidate, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 12449 del 2024, secondo cui la condanna agli interessi maggiorati deve essere espressamente domandata e dichiarata. In mancanza di tale richiesta, il creditore ha l’onere di impugnare la sentenza e, in difetto, in sede esecutiva gli spettano gli interessi al saggio legale.
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Nota della Redazione
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