Occupazione senza titolo e giudicato: inammissibile il ricorso del Ministero (Cass. civ. Sez. 1 n. 5546 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di specificità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione di legge senza indicare in che modo il parametro normativo richiamato sarebbe stato violato. È parimenti inammissibile il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. che censuri la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, poiché detta valutazione non integra la nozione di fatto storico decisivo e la relativa critica si risolve nella mera richiesta di rivalutazione del merito. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva rigettato la sua domanda di rivendicazione di un immobile, sito in agro di Nocera Torinese, asseritamente appartenente al demanio dello Stato. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda del Ministero, ritenendo che il bene non ricadesse sulle particelle riconosciute demaniali. La Corte territoriale, invece, aveva dichiarato la domanda inammissibile per il divieto di ne bis in idem, in quanto la questione della demanialità dell’area era già stata decisa da un precedente giudicato intervenuto tra il Ministero e la società, dante causa degli attuali occupanti. La stessa corte aveva, inoltre, rigettato la domanda risarcitoria per l’indebita occupazione dell’immobile, escludendo la configurabilità di una condotta dolosa o colposa dell’occupante, non essendo quest’ultimo stato parte del giudizio conclusosi con l’accertamento della demanialità e non avendo ricevuto alcuna formale intimazione al rilascio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato trasmesso alla Prima Sezione Civile dalla Sezione Tributaria. Passando all’esame dei motivi, il Collegio ha osservato come le censure fossero tutte accomunate dalla medesima sorte: l’inammissibilità. Con riguardo ai motivi di violazione di legge, la S.C. ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 23745 del 2020 per affermare che il motivo è privo della necessaria specificità quando la parte denunci la violazione di un parametro normativo senza chiarire le ragioni per cui la sentenza impugnata se ne sia discostata.
In relazione alle censure formulate come omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha precisato che la nozione di fatto storico non ricomprende la consulenza tecnica d’ufficio. La critica alle valutazioni del consulente, ha precisato la S.C., altro non è che una mera argomentazione difensiva contro un elemento istruttorio, che non può essere sindacata in sede di legittimità. In tal senso, la Corte ha richiamato i propri precedenti (numeri 12387 del 2020, 8584 del 2022 e 6322 del 2023). Tale principio è stato applicato anche alla censura riguardante l’esclusione del dolo dell’occupazione, con cui il Ministero auspicava in realtà una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.
La Corte ha infine evidenziato come il giudice di merito avesse congruamente argomentato sulle circostanze di fatto, e che il richiamo alla consulenza tecnica, peraltro privo di autosufficienza, si traducesse in una richiesta di rivalutazione del merito della controversia. In definitiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto per le spese, essendo le controparti rimaste intimate, e non sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in ragione della qualità di amministrazione pubblica della ricorrente, istituzionalmente esonerata dal versamento tramite il meccanismo della prenotazione a debito.
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Nota della Redazione
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