Ultrapetizione da appello limitato del coobbligato e sussidiarietà dell’azione di arricchimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 5820 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello incidentale tardivo adesivo, proposto dal coobbligato solidale contro la parte appellata, è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte, quando l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato aveva prestato acquiescenza. Tale principio si applica anche alla parte totalmente soccombente in primo grado. L’appello principale proposto da uno dei coobbligati è limitato alla propria condanna e non può estendersi alla posizione degli altri; il giudice d’appello che riformi integralmente la domanda commette ultrapetizione, con conseguente nullità parziale della sentenza. Quanto alla sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa, essa è proponibile quando la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, come nel caso in cui la domanda contrattuale sia stata respinta per mancanza di prova dell’esistenza del contratto.
Il Fatto
La società, successivamente fallita, aveva convenuto in giudizio una società in nome collettivo e i suoi soci, chiedendone la condanna solidale alla restituzione degli importi versati per estinguere debiti della società. La domanda era basata su un contratto di mutuo o, in subordine, sull’arricchimento senza causa. Il tribunale aveva respinto la domanda principale e accolto quella subordinata, condannando i convenuti; l’importo era limitato a una minore somma nei confronti di uno dei soci, essendo stato socio solo per un periodo. La sentenza era stata impugnata solo da quest’ultimo, con appelli incidentali tardivi degli altri coobbligati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha trattato con priorità il motivo concernente l’ammissibilità degli appelli incidentali tardivi. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 24627/2007, ribadito dalle Sezioni Unite n. 8486/2024, secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, sia come controimpugnazione sia come impugnazione adesiva, quando l’impugnazione principale rimetta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza. Ha quindi escluso che la totale soccombenza in primo grado impedisca l’appello incidentale tardivo, superando la tesi basata sul più risalente arresto delle Sezioni Unite n. 4640/1989. Ha ritenuto legittimo l’appello incidentale tardivo della società e dell’altro socio, essendo la condanna in solido parte dell’assetto di interessi rimesso in discussione dall’appello principale.
La Corte ha poi accolto il motivo di ultrapetizione. Ha osservato che il socio appellante era stato condannato al pagamento di un importo limitato, pari ai pagamenti effettuati nel periodo in cui era stato socio. La sua impugnazione, non potendo che essere rivolta contro la condanna pronunciata nei suoi confronti, doveva intendersi limitata a quella parte. Il giudice d’appello aveva invece rigettato integralmente la domanda di arricchimento, estendendo la riforma anche alla società e all’altro socio, per la parte eccedente l’importo oggetto dell’appello principale. Tale pronuncia è stata dichiarata nulla nella parte in cui ha rigettato la domanda per l’importo maggiore, non coperto da impugnazione.
La Corte ha infine accolto il motivo relativo alla sussidiarietà dell’azione di arricchimento. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 33954/2023, secondo cui l’azione è proponibile quando la diversa azione sia carente ab origine del titolo giustificativo, mentre è preclusa quando il rigetto dipenda da prescrizione, decadenza o carenza di prova del pregiudizio. Ha precisato che, nel caso di contratto mai stipulato, la pronuncia che ne accerta la mancanza non può impedire l’azione di arricchimento, che presuppone proprio la non esistenza di un titolo contrattuale.
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo, rigettato il terzo e dichiarato assorbiti il secondo e il quinto, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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