Notifica diretta degli avvisi di accertamento a mezzo posta: non è necessaria la comunicazione di avvenuto deposito (Cass. civ. Sez. 5 n. 5907 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione finanziaria senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale, trovando applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica. Tale procedimento semplificato è posto a tutela delle preminenti ragioni del Fisco ed è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale, che ha ravvisato un ragionevole bilanciamento degli interessi nella facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 cod. proc. civ., ove dimostri di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile. L’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è assolto anche ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per gli anni 2003 e 2004, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento prodromici e che la notifica della cartella fosse inesistente. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ufficio non avesse assolto all’onere di provare la notifica degli atti impositivi.
La Commissione tributaria regionale, adita dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, riformava la sentenza di primo grado, ritenendo la notifica degli avvisi regolare. Quanto alla notifica della cartella, il giudice d’appello escludeva la categoria della inesistenza, affermando che la procedura era stata corretta e che, ad ogni modo, la cartella aveva raggiunto il proprio scopo ex art. 156 cod. proc. civ. Il contribuente ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, con i quali il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 342 cod. proc. civ. per il difetto di specificità dei motivi di appello. Ha ricordato che l’onere di impugnazione specifica richiesto dalla norma speciale è assolto anche quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire in appello le stesse ragioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, come nel caso in cui l’appello contenga il rinvio a quanto controdedotto nel primo grado. Ha quindi escluso la formazione di un giudicato sulla questione, richiamando il principio per cui l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica.
Ha dichiarato infondato il quarto motivo, restando assorbito il terzo, con il quale si censurava la sentenza per non aver ritenuto necessaria la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. Cad) nel procedimento di notifica degli atti impositivi. La Corte ha affermato che, nella notifica diretta a mezzo posta, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, in considerazione della facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 cod. proc. civ.
Quanto alla mancata barratura della casella relativa al deposito dell’atto presso l’Ufficio Postale, la Corte ha rilevato che lo spazio era stato comunque compilato con data e firma e che l’avvenuto deposito risultava dall’apposizione sulle buste del timbro di atto non ritirato e di restituzione al mittente per compiuta giacenza. Ha infine rigettato il quinto motivo, relativo alla pretesa omessa pronuncia sulla terza notifica effettuata con rito della irreperibilità assoluta, rilevando che gli atti prodromici erano stati notificati a un diverso indirizzo con procedimento ritenuto regolare e che la notifica non perfezionatasi riguardava un atto per il quale risultava altro avviso di ricevimento attestante l’irreperibilità relativa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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