Interesse ad impugnare e soccombenza sostanziale: inammissibile l’appello di chi non contesta la decisione di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5992 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, riferita al pregiudizio concreto che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato, non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate e la pronuncia del giudice di merito. Il ricorrente per cassazione ha l’onere di allegare specificamente il pregiudizio che intende rimuovere con l’impugnazione, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. L’attore rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad appellare per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice prescelto, non essendo soccombente su tale autonomo capo della decisione.
Il Fatto
Una cooperativa e il suo legale rappresentante, agendo anche in proprio, proponevano opposizione avverso i verbali con cui l’INPS aveva accertato la debenza di contributi previdenziali e la DTL aveva irrogato sanzioni amministrative. Il Tribunale rigettava nel merito le domande. A seguito della cancellazione della cooperativa dal registro delle imprese, il solo legale rappresentante, in proprio, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado.
La Corte d’appello dichiarava l’inammissibilità del gravame, ritenendo che l’appellante non fosse legittimato a dolersi dell’omessa declaratoria di inammissibilità della propria azione di accertamento negativo, essendo la statuizione a lui sfavorevole quella di rigetto nel merito, non impugnata. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’appellante, con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel valutare il primo motivo, esclude la rilevanza del c.d. giudicato implicito sull’interesse ad agire, in quanto la questione era stata devoluta ai giudici di merito proprio con l’atto di appello. Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo cui l’interesse ad impugnare postula una nozione sostanziale di soccombenza, legata all’utilità concreta che la parte potrebbe trarre dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione.
Nella specie, il ricorrente non contesta la decisione di merito sulla debenza dei contributi e delle sanzioni, ma mira esclusivamente a ottenere una retrodatazione della declaratoria di inammissibilità dell’azione, dal giudizio di appello al primo grado. Tale prospettazione è ritenuta carente, poiché non viene allegato alcun concreto vantaggio derivante dalla sostituzione di una statuizione di infondatezza con una di inammissibilità.
Inoltre, la Corte rileva come il giudice di prime cure, pronunciandosi nel merito, avesse implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle controparti; rispetto a tale statuizione, solo INAIL e DTL erano soccombenti, non certo l’attore. La parte ricorrente, risultata soccombente nel merito, non aveva proposto impugnazione su tale capo, rendendo corretta la declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 21260/2016: l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi a un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non può appellare per lamentare il difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso prescelto. Il terzo motivo, riguardante le spese di lite, è infondato, non risultando alcuna censura proposta in appello sulla loro liquidazione da parte del giudice di prime cure.
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Nota della Redazione
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