Omessa pronuncia su eccezioni assorbite e riproposte in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 6011 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte con riferimento alle eccezioni disattese o rimaste assorbite, difettando sul punto di interesse; è tuttavia onerata a riproporle ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, che riproduce la norma dell’art. 346 cod. proc. civ.. L’omessa riproposizione preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza che legittimamente non le ha esaminate. La specifica riproposizione in appello delle questioni assorbite, non oggetto di esame diretto o indiretto in primo grado, è sufficiente a devolverle al giudice del gravame. I documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti in appello se la parte si costituisce tempestivamente e rinnova il deposito secondo le formalità di legge.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un sollecito di pagamento emesso dall’agente della riscossione. Il giudice di primo grado dichiarava assorbite alcune questioni processuali e di merito sollevate dal contribuente. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate – riscossione, ritenendo la legittimità del sollecito e non pronunciandosi sulle eccezioni ritenute assorbite in primo grado.
Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. L’Agenzia delle entrate – riscossione si è costituita con controricorso tramite un avvocato del libero foro.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato l’irritualità della costituzione della controricorrente. Il patrocinio dell’Agenzia delle entrate – riscossione davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all’Avvocatura Generale dello Stato, salvo specifici presupposti. La costituzione con un difensore del libero foro, in difetto di tali presupposti, è stata pertanto dichiarata inammissibile.
Nel merito, il primo motivo di ricorso è stato accolto. Il ricorrente prospettava la violazione degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ. per la mancata decisione sulle eccezioni riproposte in appello, ritenute assorbite in primo grado. La Corte ha chiarito che la parte totalmente vittoriosa non deve proporre appello incidentale, ma ha l’onere di riproporre le questioni assorbite. Nel caso di specie, le questioni erano state specificamente riproposte in appello. La Corte ha inoltre precisato che, anche qualora si ritenesse necessario l’appello incidentale, potrebbe procedersi alla riqualificazione delle questioni riproposte in termini di appello incidentale, attesa l’affievolita distinzione nel processo tributario.
Il secondo e terzo motivo, relativi alla tardiva produzione documentale, sono stati rigettati. Secondo il principio affermato, i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti in appello se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito, secondo l’art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992.
Il quarto motivo, concernente il disconoscimento della conformità delle fotocopie degli avvisi di ricevimento, è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile. Il contribuente che intende contestare la conformità di una copia fotostatica della relata di notifica all’originale ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente un generico disconoscimento.
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Nota della Redazione
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