Operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio e diligenza massima dell’acquirente (Cass. civ. Sez. 5 n. 6780 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA e fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Tale prova può essere fornita mediante presunzioni semplici fondate su elementi oggettivi e specifici. Solo ove l’Amministrazione assolva a detto onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il decreto di archiviazione penale non ha effetto vincolante nel giudizio tributario, atteso il diverso standard probatorio. La domanda sulla illegittimità della sanzione, proposta solo in memoria di replica in primo grado e riproposta in appello, costituisce domanda nuova, inammissibile ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, previo processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva ripreso a tassazione, per l’anno 2016, l’IVA indebitamente detratta in relazione a fatture emesse da una società ritenuta “cartiera”, afferenti a forniture di merci considerate soggettivamente inesistenti. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso della società, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, pronunciando sull’appello dell’Agenzia delle entrate, confermava la legittimità dell’accertamento, ritenendo raggiunta la prova, in via presuntiva, della consapevolezza della contribuente del meccanismo fraudolento. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi, trattati congiuntamente, la società deduceva la violazione delle norme sull’onere della prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente richiesto al contribuente di dimostrare la propria estraneità alla frode e un livello di diligenza non proporzionato al contesto e al numero di fornitori. La Corte di cassazione, richiamando i principi consolidati e la giurisprudenza unionale, ha enunciato la regola per cui l’Amministrazione deve provare sia l’inesistenza soggettiva dell’operazione sia la consapevolezza (o conoscibilità) del cessionario, potendo avvalersi di presunzioni. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente ancorato il proprio convincimento su elementi oggettivi e specifici, quali le carenze documentali dell’addetto agli acquisti, l’inadeguatezza della dotazione organizzativa della fornitrice e l’elevato volume di affari. Raggiunta tale prova, incombeva sulla contribuente l’onere di dimostrare l’adozione della diligenza massima esigibile, prova che la Corte territoriale aveva ritenuto non assolta, non essendo sufficiente la verifica affidata ad un unico dipendente in considerazione dell’entità delle transazioni.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dei principi sul rapporto tra giudicato penale e processo tributario. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, poiché il decreto di archiviazione non è vincolante nel giudizio tributario, non rientrando tra i provvedimenti con autorità di cosa giudicata. Il giudice tributario, quindi, può diversamente qualificare il fatto, essendo il metro valutativo diverso rispetto a quello penale, basato sulla prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. I giudici di merito avevano comunque valutato il decreto nel complesso degli altri elementi istruttori, senza attribuirgli valenza determinante.
Il quarto motivo, relativo all’omesso esame del contenuto di una mail e del bilancio della fornitrice, è stato ritenuto inammissibile. La Cassazione ha precisato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando il fatto non abbia costituito punto controverso, trova rimedio nell’impugnazione per revocazione, non nel ricorso per cassazione. Nel caso concreto, la doglianza sulla mancata allegazione dei documenti non risultava essere stata oggetto di dibattito nei gradi di merito.
Il quinto motivo, infine, denunciava l’omessa pronuncia sulla illegittimità della sanzione per contrasto con il principio di proporzionalità. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la censura, proposta solo nelle memorie di replica in primo grado e riproposta in appello, concreta una domanda nuova, non consentita dall’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992. Ne deriva l’inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio, della questione per indebito ampliamento del thema decidendum. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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