Danni da fauna selvatica: onere della prova del nesso causale ex art. 2052 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 6784 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danni causati da fauna selvatica, la responsabilità della pubblica amministrazione è di natura oggettiva ai sensi dell’art. 2052 c.c., sicché non grava sul danneggiato l’onere di provare la colpa dell’ente. Tuttavia, l’applicazione di tale criterio non esonera il danneggiato dall’onere di fornire la prova rigorosa della dinamica del sinistro e del nesso causale tra l’animale e l’evento di danno: la mancata dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa, accertata dal giudice di merito con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria, restando assorbita ogni questione relativa alla quantificazione del danno. L’eventuale improprio richiamo a profili di colpa nella motivazione non conduce alla cassazione della sentenza quando il dispositivo sia comunque conforme al diritto per la carenza degli elementi oggettivi della fattispecie.
Il Fatto
Il proprietario di un’azienda agricola conveniva in giudizio la Regione e la Provincia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal proprio noccioleto a causa di reiterati attacchi di cinghiali selvatici verificatisi nel corso del 2016. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello, pur aderendo formalmente al regime dell’art. 2052 c.c., confermava la decisione per mancanza di prova sul nesso causale tra la condotta degli animali e il danno, ritenendo le testimonianze generiche e i rilievi fotografici inidonei.
Avverso tale sentenza il danneggiato proponeva ricorso per cassazione articolato in sette motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 2697 c.c. per l’inversione dell’onere probatorio, l’erronea valutazione delle prove e la mancata considerazione della condotta colposa dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che l’apprezzamento dell’idoneità dimostrativa delle prove e la ricostruzione della dinamica del fatto sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se sostenuti da un iter argomentativo privo di vizi logici macroscopici. Sulla base di tale premessa, ha ritenuto non fondato il motivo che censurava l’insufficienza del quadro probatorio, essendo la valutazione della Corte territoriale logica e non apparente.
Quanto al motivo concernente la pretesa violazione del giudicato interno, la Corte ha escluso la sussistenza di una violazione del principio di non contestazione, rilevando che la Regione aveva contestato sin dal primo grado l’an della pretesa. Ha inoltre precisato che l’onere di contestazione riguarda i fatti noti alla parte e non le conclusioni di una perizia di parte, la quale costituisce una mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio.
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che si risolveva in una critica alla valutazione complessiva delle prove, richiamando il principio per cui l’errore di valutazione del giudice di merito non è sindacabile quando la decisione sia fondata sulla “ragione più liquida”, identificata nella specie nella mancata dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa. Ha altresì dichiarato assorbito il motivo concernente la quantificazione del danno, essendo ogni questione relativa al quantum debeatur priva di rilevanza una volta esclusa la prova della riconducibilità del danno a scorrerie di fauna selvatica.
Con riferimento al rapporto tra gli artt. 2052 e 2043 c.c., la Corte ha ribadito che la responsabilità per danni da fauna selvatica è di natura oggettiva ex art. 2052 c.c., ma ha precisato che l’applicazione di tale criterio non esonera il danneggiato dall’onere di fornire la prova rigorosa del nesso causale. Poiché la Corte d’appello aveva accertato in fatto che tale prova non era stata raggiunta, l’eventuale improprio richiamo a profili di colpa non conduceva alla cassazione della sentenza, essendo il dispositivo conforme al diritto.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza il motivo concernente la pretesa condotta colposa della Regione, irrilevante a fronte dell’accertamento di fatto che negava la prova stessa del danno, e ha confermato la statuizione sulle spese, applicando il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e la declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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