La mancata impugnazione del criterio di liquidazione non determina acquiescenza al quantum dell’indennizzo (Cass. civ. Sez. 2 n. 6792 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, l’importo unitario in base al quale il giudice di merito ha effettuato la liquidazione del pregiudizio non è suscettibile di passare in giudicato, neppure in assenza di ricorso incidentale. Non è infatti concepibile un’acquiescenza al criterio legale di determinazione dell’indennità, dovendosi intendere il bene della vita cui tende l’impugnante nell’indennità stessa, da liquidarsi nella misura di legge. La proposizione di una nuova domanda per l’ulteriore ritardo maturato dopo il primo decreto costituisce esercizio di una facoltà prevista dalla legge e non integra abuso del processo, con conseguente applicazione del criterio di soccombenza nella liquidazione delle spese.
Il Fatto
La società, ammessa al passivo del fallimento di una società terza, aveva ottenuto con decreto dell’1.6.2021 l’equo indennizzo per undici anni di irragionevole durata della procedura. Dopo la chiusura del fallimento, intervenuta il 9.1.2023, la società proponeva un secondo ricorso per ottenere l’indennizzo per i due anni ulteriori decorsi dal 12.1.2021. Il consigliere designato dalla Corte d’appello liquidava l’importo richiesto, ma il Ministero della Giustizia proponeva opposizione, lamentando il giudicato sul quantum e l’abusivo frazionamento della pretesa.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, con cui il Ministero deduceva la formazione del giudicato sul criterio di liquidazione in seguito al primo decreto non opposto. Richiamando la giurisprudenza in materia di indennità di espropriazione, la S.C. afferma che l’importo unitario adottato per la liquidazione non può passare in giudicato, essendo l’indennità il vero bene della vita tutelato. Esclude, inoltre, l’applicabilità dell’orientamento sui rapporti giuridici di durata, atteso che lo stesso riguarda le obbligazioni periodiche, non la fattispecie in esame.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma il principio per cui la parte che, in pendenza del giudizio presupposto, ha già ottenuto un indennizzo per il ritardo maturato può proporre nuova domanda per il periodo successivo. L’esercizio di tale facoltà, prevista dall’art. 4 l. n. 89/2001, non integra abuso del processo, poiché il giudice non può compiere una valutazione prognostica sui futuri sviluppi del giudizio presupposto.
La circostanza che l’ulteriore credito non fosse ancora maturato alla data del primo decreto giustifica la liquidazione autonoma delle spese secondo il criterio di soccombenza. La Corte distingue infine l’ipotesi del frazionamento successivo da quella, difforme, di pluralità di ricorsi contemporanei proposti da più soggetti unitariamente costituiti nel processo presupposto, che sola può configurare un utilizzo distorto dello strumento processuale.
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Nota della Redazione
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