Definizione per adesione e preclusione del rimborso in caso di atto definitivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 7205 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’adesione all’accertamento ex artt. 2 e ss. del d.lgs. n. 218 del 1997 regola definitivamente il rapporto d’imposta, precludendo al contribuente la facoltà di impugnare l’originario atto impositivo. La preclusione del diritto al rimborso delle somme versate in esito alla definizione è questione di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Una volta decorso il termine per impugnare l’atto impositivo e divenuto questo definitivo per mancata rimozione in autotutela, una successiva domanda di rimborso è inammissibile.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione somme qualificate come compensi corrisposti agli amministratori, già tassati come finanziamenti ai soci. A seguito della definizione della controversia con adesione da parte della società, l’ufficio notificava al contribuente un distinto avviso di accertamento, recuperando a tassazione la somma pari al 50% di quella contestata alla società, senza però detrarre la quota di ritenuta d’acconto già recuperata nei confronti della società stessa. Il contribuente, definito anch’egli l’accertamento ex art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 218/1997, proponeva istanza di rimborso per l’omessa detrazione; al silenzio-rifiuto dell’ufficio, adiva la Commissione Tributaria Provinciale.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, pronunciando sull’appello dell’ufficio, confermava la decisione, ritenendo che, nonostante la definitività dell’avviso notificato al contribuente, non potesse realizzarsi un prelievo fiscale superiore a quello previsto dalla legge. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il contribuente resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver il contribuente dedotto la spettanza del rimborso ex art. 2033 c.c. La censura è stata ritenuta non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fatto richiamo al divieto di locupletazione solo quale argomento a sostegno dell’accoglimento della domanda di rimborso, fondata sulla eccessività del prelievo operato senza decurtare la ritenuta.
Esaminati congiuntamente il secondo e il terzo motivo di ricorso, la Corte ne ha riconosciuto la fondatezza. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione preclude al contribuente di impugnare l’originario atto impositivo, poiché l’adesione è destinata a regolare definitivamente il rapporto d’imposta, salvo che il contribuente non versi nei termini l’importo dovuto, con conseguente riviviscenza dell’atto originario (Cass. Sez. 5, ord. n. 26618 del 2024).
In via più generale, la Corte ha ribadito che la questione della preclusione del diritto al rimborso delle somme versate in seguito ad adesione è di ordine pubblico e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. 5, sent. n. 35879 del 2023; Cass. Sez. 5, sent. n. 23224 del 2022). Ne consegue che il contribuente non può rimettere in discussione il rapporto d’imposta con una richiesta di rimborso di quanto versato in eccesso rispetto al prelievo operato nei confronti della società.
La Corte ha infine precisato che, una volta scaduto il termine per impugnare l’atto impositivo, questo si consolida: in assenza di esercizio del potere di autotutela o di vittoriosa sollecitazione dello stesso, la domanda di rimborso è preclusa dalla definitività dell’atto. Nel caso di specie, il contribuente non poteva chiedere il rimborso di un versamento effettuato a titolo di imposta, essendo l’atto impositivo divenuto definitivo e non rimosso in autotutela. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata e, decisa la causa nel merito, il ricorso introduttivo di primo grado è stato rigettato. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate per la peculiarità della fattispecie, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del contribuente.
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Nota della Redazione
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