La nullità sanabile prevale sulla inesistenza nella notifica eseguita da operatore privato (Cass. civ. Sez. 5 n. 7780 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, è consentita la produzione in appello di documenti anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se la parte era rimasta contumace. La notificazione di un atto eseguita in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, ma comunque riconoscibile quale attività notificatoria, deve qualificarsi nulla e non inesistente, con conseguente sanabilità per raggiungimento dello scopo. Il contribuente che lamenti l’inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 546/1992 avverso l’atto di pignoramento presso terzi, la cui notifica ha valore equipollente a una notifica valida della cartella.
Il Fatto
La contribuente riceveva dall’agente della riscossione la notificazione di un atto di pignoramento presso terzi, fondato su una pluralità di cartelle di pagamento per importi dovuti a titolo di imposta sul reddito e altre imposte. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che annullava il pignoramento per difetto di prova della notificazione degli atti prodromici.
La società di riscossione proponeva appello, producendo la documentazione relativa alle notifiche. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava tardiva la produzione e, nel merito, riteneva le notifiche inesistenti perché eseguite da operatore postale privato privo di licenza abilitativa individuale. Avverso tale decisione la società di riscossione proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato la richiesta di sospensione del giudizio per adesione alla procedura di definizione agevolata. Essendo stato opposto il diniego dall’Agenzia delle Entrate e non avendo la contribuente proposto opposizione, la Corte ha ritenuto che non vi fosse luogo a pronuncia sul punto.
Con il primo motivo di ricorso è stata censurata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992. La Corte ha accolto il motivo richiamando il proprio precedente secondo cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, pure nell’ipotesi di contumacia della parte. La decisione del giudice del gravame di ritenere tardiva la produzione si poneva quindi in contrasto con tale principio.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999, per avere il giudice di appello qualificato inesistente la notificazione delle cartelle eseguite da operatore privato privo di licenza. La Suprema Corte ha precisato che la notifica eseguita in violazione dei requisiti legali, ma pur sempre riconoscibile come attività notificatoria, è nulla e non inesistente, risultando quindi sanabile per il raggiungimento dello scopo. Ha inoltre aggiunto che la notifica del pignoramento presso terzi ha valore equipollente a una notifica valida della cartella, consentendo al contribuente di conoscerne l’esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione.
La Corte ha accolto entrambi i motivi, cassando la decisione impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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