TOSAP: il presupposto impositivo sussiste anche se l’occupazione realizza un pubblico interesse (Cass. civ. Sez. 5 n. 8109 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della TOSAP, il presupposto impositivo di cui agli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507/1993 sussiste per la sola utilizzazione del bene pubblico da parte di un soggetto diverso dall’ente titolare, a prescindere dalla circostanza che ciò avvenga in regime di concessione, di appalto o sulla scorta di altro rapporto giuridico. È irrilevante la strumentalità di tale utilizzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in assenza di una specifica ipotesi di esenzione. Inoltre, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorso per cassazione è inammissibile per omesso esame di un fatto decisivo quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni poste a base della decisione impugnata (cd. doppia conforme), salvo che il ricorrente dimostri la diversità dell’iter logico argomentativo tra le due pronunce.
Il Fatto
La società contribuente, gestore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, impugnava un avviso di accertamento TOSAP per l’anno 2013 emesso dal Comune tramite la società concessionaria, con il quale le era stato richiesto il pagamento di quanto dovuto per l’occupazione di suolo pubblico con cassonetti e campane. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso, riducendo la superficie imponibile e dichiarando non dovute le sanzioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello proposto dalla contribuente, confermando la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui resisteva la concessionaria con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente esaminato congiuntamente il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, tutti formulati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dichiarandoli inammissibili. Richiamando il disposto dell’art. 360, quarto comma, c.p.c., la Corte ha evidenziato che, in caso di doppia conforme, il ricorso non può essere proposto per omesso esame di un fatto decisivo. La preclusione opera anche quando il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti per rafforzare la statuizione già assunta, essendo sufficiente che le due decisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo. La ricorrente non aveva dimostrato la diversità delle ragioni poste a base delle due pronunce.
Quanto al secondo motivo, con cui si deduceva la violazione del combinato disposto degli artt. 38 e 39, nonché dell’art. 49, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993, la Corte ne ha dichiarato la parziale inammissibilità, in quanto volto a una rivalutazione del merito, e la infondatezza nel resto. In particolare, è stato ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logica della motivazione.
Nel merito, la Corte ha affermato il principio per cui, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo, è sufficiente l’utilizzazione del bene pubblico da parte di un soggetto diverso dall’ente proprietario, restando del tutto indifferente che tale utilizzazione sia strumentale alla realizzazione di un pubblico interesse. È stato quindi escluso che la natura del servizio di raccolta dei rifiuti gestito dalla società potesse configurare un’ipotesi di esenzione. Il ricorso principale è stato conseguentemente rigettato.
L’unico motivo del ricorso incidentale, con cui si censurava l’omessa pronuncia del giudice di appello in ordine all’applicazione delle sanzioni, è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente incidentale non aveva puntualmente riportato nel ricorso i termini esatti dell’eccezione e l’atto difensivo in cui era stata proposta, non consentendo alla Corte di verificarne la ritualità e la decisività.
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Nota della Redazione
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