La causa petendi nel giudizio di rinvio non è circoscritta dal decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 9189 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione con rinvio, il giudice non è vincolato alla causa petendi formalmente dedotta nel ricorso per decreto ingiuntivo, dovendo procedere ad un’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti per accertare la fondatezza della pretesa creditoria, purché nei limiti dell’importo ingiunto. La statuizione del giudice di legittimità che circoscrive l’oggetto del giudizio di rinvio all’importo ingiunto non limita altresì la causa petendi, la quale va identificata sulla base dei fatti costitutivi allegati e provati. Il mancato utilizzo di deposizioni testimoniali ritenute non decisive dal giudice di merito costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un assegno di euro 10.000,00, rilasciato — a suo dire — a garanzia di lavori edili regolarmente pagati. Il creditore opposto contestava l’assunto, precisando che la somma costituiva solo una parte del corrispettivo dovuto e chiedendo il pagamento di un ulteriore importo.
Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione e dichiarava inammissibile la domanda di pagamento dell’ulteriore importo. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo la cassazione con rinvio disposta dalle Sezioni Uniche della Cassazione con ordinanza n. 6358/2019, condannava l’odierno ricorrente al pagamento della somma di euro 10.000,00, oltre interessi, accertata la fondatezza della pretesa creditoria nei limiti del giudizio di rinvio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso denunciava la violazione degli artt. 112 e 394 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per aver il giudice del rinvio travisato la causa petendi e accolto la domanda senza previo esame delle eccezioni sollevate. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che con l’ordinanza di rinvio era stato demandato al giudice di accertare la pretesa creditoria limitatamente all’importo di euro 10.000,00, senza alcuna restrizione sul piano della causa petendi.
La Corte ha precisato che la fattura prodotta solo nel giudizio di opposizione non poteva circoscrivere la causa petendi, identificata nel saldo dei lavori eseguiti. Ha inoltre osservato che il credito era stato sin dall’inizio fondato su altri documenti e aveva trovato conferma, quanto all’an, nelle deposizioni testimoniali e, quanto al quantum, nella c.t.u. espletata.
Il secondo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, per non aver il giudice del rinvio considerato le deposizioni di due testimoni. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: la questione sulla funzione dell’assegno era stata superata dall’ordinanza di rinvio, che aveva demandato unicamente l’accertamento della fondatezza della pretesa creditoria.
La scelta di non tener conto delle deposizioni è stata qualificata come giudizio di merito riservato al giudice di rinvio e non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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